1. In ambito di accesso documentale non sussiste diritto all’ostensione di documenti formati dallo
stesso soggetto istante o di documenti indicati in maniera generica e/o di cui non venga data prova
della loro esistenza, essendo la P.A. tenuta a consentire l’accesso con riguardo ai soli documenti
specifici, in presenza di legittimo interesse del richiedente, già formati o esistenti, senza che ciò
comporti per la P.A. l’obbligo di compiere attività di ricerca e di elaborazione per risalire al documento
di cui viene chiesta l’ostensione.
2. L’istanza di ostensione presentata con riferimento a tutti i dati e le informazioni detenute dalla P.A.
in relazione ad un fatto specifico non può essere accolta. Non sono accessibili, infatti, le informazioni
detenute dalla P.A., che non rivestano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto in
materia di accesso ai dati personali, ex art. 15 GPDR, da parte della persona a cui i dati stessi si
riferiscono.
3.E’ legittimo il diritto di accesso concernente i file digitali (nello specifico fotografie e messaggi di
posta elettronica certificata) rientrando gli stessi nella nozione di documento amministrativo, di cui
la P.A. è tenuta all’ostensione, in presenza di legittimo interesse vantato dal richiedente, specie
laddove tali documenti digitali siano stati espressamente richiamati nonché posti alla base
T.A.R. Veneto, Venezia, Sezione III, Sentenza, 18 dicembre 2023, n. 1903, in Giurisprudenza italiana, Luglio 2024, pag. 1643, con nota di Silvia Ingegnatti “Diritto di accesso a documento nativo digitale è soddisfatto dall’ostensione della mera copia analogica?”