1. Deve essere estromessa, dal giudizio introdotto col ricorso introduttivo in epigrafe, la Regione
Siciliana che, per costante giurisprudenza, per quanto concerne l’attività amministrativa, a
somiglianza dello Stato non ha una propria soggettività unitaria, facendo capo ai singoli assessori cui,
nell’ambito delle rispettive funzioni, è attribuita una propria competenza con rilevanza esterna, talché
ciascun assessore è legittimato a stare in giudizio per il ramo di attività amministrativa che a lui fa
capo (1).
2. “per costante giurisprudenza, la titolarità dell’autorizzazione non è disponibile da parte del
soggetto interessato, che, d’altra parte, non può che essere solo quello a nome del quale è stato
emesso il provvedimento autorizzativo, connotato da un effetto ampliativo della sfera giuridica che
naturaliter si produce con esclusivo riferimento al soggetto specificamente individuato nell’atto
stesso” (2).
3. “nello stesso titolo autorizzatorio sopra citato è stato espressamente stabilito che “L’eventuale
cessione dell’autorizzazione di cui all’art. 1, esclusivamente nell’ambito di trasferimento o
conferimento di parte d’azienda così come disciplinati dal codice civile, è soggetta, a pena di
decadenza, a preventivo nulla osta dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di pubblica
utilità – Dipartimento dell’Energia, nel rispetto delle vigenti norme amministrative e civilistiche
nonché previa verifica dei requisiti soggettivi del subentrante e delle ragioni addotte nell’istanza di
autorizzazione alla cessione, non vincolante comunque per l’Amministrazione”.
La voltura richiede l’accertamento delle condizioni necessarie all’attuarsi della novazione soggettiva
nel rapporto de quo e che, significativamente, nella vicenda che occupa, detto accertamento (che
peraltro deve riguardare una operazione di cessione “esclusivamente nell’ambito di trasferimento o
conferimento di parte d’azienda”) ha ad oggetto non solo il “rispetto delle vigenti norme
amministrative e civilistiche” e la “verifica dei requisiti soggettivi del subentrante”, ma anche le
“ragioni addotte nell’istanza di autorizzazione alla cessione, non vincolante comunque per
l’Amministrazione”.
4. Per costante e condiviso orientamento giurisprudenziale la responsabilità della pubblica
amministrazione per lesione di interessi legittimi, sia da illegittimità provvedimentale sia da
inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, ha natura di
responsabilità da fatto illecito aquiliano e non già di responsabilità da inadempimento contrattuale,
essendo richiesta la sussistenza dei presupposti di carattere oggettivo e soggettivo (). Ciò premesso,
occorre osservare che la valutazione del presupposto di carattere soggettivo (dolo o colpa) non può
essere fondata soltanto sul dato oggettivo del superamento del termine di conclusione del
procedimento amministrativo; in ogni caso, infatti, occorre quantomeno verificare se il
comportamento dell’apparato amministrativo abbia travalicato i canoni della correttezza e della buona
amministrazione, ovvero sia trasmodato in negligenza, omissioni o errori interpretativi di norme,
ritenuti non scusabili; ne consegue che la responsabilità deve essere negata quando la violazione dei
termini procedimentali sia dipesa dalla sussistenza di contrasti giurisprudenziali o dall’incertezza del
quadro normativo di riferimento o dalla complessità della situazione di fatto (). Orbene, sebbene la
condotta tenuta – nel complesso – dall’Assessorato Regionale resistente nel corso del procedimento
non sia stata sempre rettilinea, occorre però osservare che il quadro normativo di riferimento poneva,
quantomeno, dei dubbi interpretativi, ed anzi va osservato che, come sopra evidenziato, il cit. art. 4,
comma primo, lett. c), del regolamento regionale finiva per porre un insormontabile ostacolo al
conseguimento dell’anelata voltura, per le ragioni sopra precisate.
Ne consegue che i “cambi di orientamento” dell’Amministrazione e le esigenze di approfondimento
espresse nel corso del procedimento non possono essere ritenute espressive di atteggiamento
colpevole – ma semmai dell’esigenza di esaminare in modo adeguato la fattibilità dell’operazione -,
proprio in ragione della complessità e non agevole ricostruibilità del quadro regolatorio (3).
5. Inoltre, occorre osservare che il risarcimento del c.d. danno da ritardo, relativo ad un interesse
legittimo pretensivo, come nel caso in esame, non è legato al mero ritardo ma è subordinato alla
dimostrazione che l’aspirazione al provvedimento sia destinata ad esito favorevole e, quindi, alla
dimostrazione della spettanza definitiva del bene della vita collegato a tale interesse ().
Tale dimostrazione circa la spettanza del bene della vita, nel caso in esame, non sussiste, in quanto
solo all’esito dell’ulteriore esame dell’istanza di voltura – una volta caducato con la presente sentenza
l’art. 4, comma 1, lett. c), del D.P.R.S. 18 luglio 2012, n. 48 – l’Amministrazione resistente potrà
valutare tutte le condizioni per il rilascio o per il diniego dell’anelata voltura (4).
(1) Conformi: ex plurimis, Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., sez. V, 22 luglio 2024, n. 578.
(2) Conformi: ex plurimis, Cons. Stato, sez. IV, 29 ottobre 2018, n. 6149)”.
(3) Conformi: ex plurimis, Cons. Stato, sez. V, 16 ottobre 2023, n. 8994 e Cons. Stato, sez. VI, 20 luglio 2022,
n. 6322.
(1) Conformi: ex plurimis, cfr., Cons. Stato, sez. VI, 23 maggio 2024, n. 4615; Cons. Stato, sez. V, 16 aprile
2024, n. 3446.
T. A. R. per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Prima), 10 febbraio 2025, n. 530