Energia

ENERGIA:1.Istanza di autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. 387/2003 -Istanza di “valutazione di incidenza ambientale -Parere negativo reso fuori termine -Acquisizione in sede di conferenza di servizi – Necessità. 2. – Istanza di autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. 387/2003 – Parere negativo di incidenza ambientale reso fuori la conferenza di servizi –Annullamento in sede giurisdizionale -Effetto conformativo: riconvocazione della conferenza di servizi -Necessità.

1. Trova qui applicazione il condivisibile indirizzo pretorio secondo cui, scaduto il termine, la
valutazione d’incidenza ambientale deve obbligatoriamente confluire nel luogo procedimentale della
conferenza di servizi relativa al rilascio dell’autorizzazione unica di cui all’art. 12 del d.lgs. 29
dicembre 2003, n. 387. (Cons. Stato, sez. IV, 22 ottobre 2018, n. 5993; id. sez. V, 21 aprile 2016 n.
1583, e n. 1589).
Nella specie, la Soprintendenza, dopo aver reso il parere negativo del 23 luglio 2020, non aveva
partecipato alla conferenza di servizi del 28 luglio 2020 e dunque non aveva espresso in via definitiva
e rituale il proprio parere in tale seduta; avrebbe dovuto trovare applicazione l’art. 14 – ter, comma 7
l. 241/1990 (nel testo vigente ratione temporis), in forza del quale “Si considera acquisito l’assenso
dell’amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità,
alla tutela paesaggistico territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA,
VAS e AIA, il cui rappresentante, all’esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso
definitivamente la volontà dell’amministrazione rappresentata”; l’avversato parere negativo di
compatibilità ambientale, reso fuori termine, sarebbe dovuto essere espresso nella conferenza di
servizi e non mediante autonomo provvedimento, come accaduto nella specie” (T.a.r. Basilicata,
sentenza n. 77/2022, punto 4.1.1.).
2. L’annullamento giudiziale della deliberazione di Giunta regionale recante giudizio negativo di
compatibilità ambientale (n. 215/2021), ai sensi della l.r. n. 47/1998 e del d.lgs. n. 152/2006, si fonda
sulla rilevata “violazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, nonché dell’art. 14-ter, comma 4,
della legge n. 241 del 1990, in quanto l’avversato parere negativo di compatibilità ambientale, reso
fuori termine, sarebbe dovuto essere espresso nella conferenza di servizi e non mediante autonomo
provvedimento, come accaduto nella specie” (T.a.r. Basilicata, sentenza n. 77/2022, punto 4.1.1.).
Ne consegue che, in esecuzione del giudicato, l’Amministrazione regionale avrebbe dovuto
riconvocare la conferenza di servizi e in quella sede verificare la compatibilità ambientale del progetto
di parco eolico presentato dalla società: pertanto, l’obbligo conformativo derivante dalla sentenza
T.a.r. Basilicata n. 77/2022 non consentiva alla Regione Basilicata di prescindere dalla
riconvocazione della conferenza di servizi

Consiglio di Stato, Sezione Quarta, Sentenza, 04 marzo 2025, n. 1833

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