1. E’ evidente che se l’autorizzazione richiesta non poteva essere concessa non vi è spazio per poter
richiedere i danni per non aver fruito di tariffe incentivanti che avrebbero richiesto il rilascio
dell’autorizzazione richiesta.
Al di là delle responsabilità sull’eccessiva durata del procedimento, non vi è stato il conseguimento
del bene della vita che almeno in teoria avrebbe potuto far ottenere i benefici auspicati.
Manca, pertanto, qualsiasi danno da valutare.
Consiglio di Stato, Sezione Seconda, sentenza 16 luglio 2024, n. 6411