“[…] la piana ricostruzione del procedimento e delle sue fasi consente di escludere che lo stesso
abbia avuto eccessiva durata, anzi, considerando che la stasi più significativa è stata dovuta al
ritardo con cui l’interessato ha adempiuto alla richiesta di integrazione documentale, deve
conclusivamente ritenersi infondata la relativa deduzione […]
Cons. Stato, Sez. IV, 8 febbraio 2023, n. 1395