“[…] l’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede, al primo comma, che i procedimenti
amministrativi si concludano, di regola, con un provvedimento reso nella forma del silenzio assenso. Il comma IV della norma testé richiamata esclude tuttavia la materia ambientale dalla
disciplina del silenzio-assenso […]
Tar Puglia – Bari, Sez. II, 19 aprile 2022, n. 516