“[…] l’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede, al primo comma, che i procedimenti amministrativi si concludano, di regola, con un provvedimento reso nella forma del silenzio assenso. Il comma IV della norma testé richiamata esclude tuttavia la materia ambientale dalla disciplina del silenzio-assenso […]
Tar Puglia – Bari, Sez. II, 10 ottobre 2022, n. 1329