1. Ai fini della collocazione di pannelli fotovoltaici su di un immobile inserito nel perimetro del
P.U.T. dell’area sorrentino amalfitana e vincolata per effetto dei decreti del Ministro della pubblica
istruzione 16 febbraio 1957 e 16 giugno 1966, che hanno imposto il vincolo paesaggistico sul
territorio del comune di Ravello, sia quale bellezza panoramica ai sensi dell’art. 136, comma 1, lett.
d), del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, sia quale complesso di cose immobili che compongono un
caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, ai sensi dell’art. 136, comma 1, lett. c), del
medesimo decreto legislativo, occorre il previo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
2. L’autorizzazione paesaggistica non occorre con riferimento ai vincoli di cui all’art.136, comma 1,
lettera c), ai soli fini dell’installazione di pannelli integrati nelle coperture, non visibili dagli spazi
pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in
materiali della tradizione locale, ai sensi dell’art. 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28: il difetto della prima delle anzidette condizioni rende di per sé superfluo l’accertamento
della seconda relativa alla visibilità dagli spazi esterni (fermo restando che in base alla relazione
tecnica depositata dal Comune di Ravello in data 7 settembre 2023 nel giudizio di primo grado, la
copertura “sarebbe senz’altro visibile dalla via comunale S. Martino”).
Consiglio di Stato – Sezione Quarta – Sentenza 18 febbraio 2025, n. 1341.