1. “[…] la domanda in data 30 giugno 2012 non poteva essere qualificata alla stregua di “nuovo
impianto” […] ma, piuttosto, soltanto quale “potenziamento” di impianto già esistente, e ciò
proprio per le considerazioni sinora svolte; e) Di qui l’impossibilità di ammettere ad incentivo
anche la sezione aggiunta in data 30 giugno 2012, e ciò dal momento che l’art. 3, comma 1, lettera
i), del medesimo DM 5 maggio 2011 […]
Tar Lazio – Roma, Sez. III stralcio, 11 aprile 2022, n. 4228