“[…] non può ritenersi priva di rilevanza ai fini dell’attribuzione degli incentivi previsti dal D.M.
del 5 maggio 2011, la titolarità dell’autorizzazione unica atteso che, secondo i principi
costantemente affermati dalla giurisprudenza, sia di primo che di secondo grado, che il Collegio
non ha ragione per disattendere […] e che vengono in questa sede richiamati anche ai sensi
dell’art. 74 c.p.a.:
– “il beneficiario degli incentivi deve necessariamente essere titolare del provvedimento
autorizzatorio; infatti la normativa vigente non consente il disallineamento tra titolarità del
permesso a realizzare ed esercire l’impianto […]
Tar Lazio – Roma, Sez. III stralcio, 15 dicembre 2022, n. 16902