“[…] La società istante ha perso la disponibilità dell’area sulla quale era prevista dovesse essere
realizzato il parco eolico in questione, per fatto organizzativo aziendale proprio, non già per causa
di forza maggiore. Pur dopo la concessione della sospensiva, alcuna causa di forza maggiore è
stata documentata, né la società ha domandato nei termini alcuna proroga del termine finale di
realizzazione dell’impianto […]
Tar Puglia – Bari, Sez. II, 26 gennaio 2023, n. 172