“[…] il contatore di scambio, in quanto funzionale a registrare l’energia immessa in rete, e dunque l’energia per la quale il Gestore corrisponde l’incentivo, va considerato parte integrante dell’impianto e, come tale, vale a determinare la localizzazione dell’impianto sulla medesima particella catastale come richiesto dall’art. 5, comma 2, lett. b) del D.M. 23 giugno 2016 […].
Tar Lazio – Roma, Sez. III ter, 3 febbraio 2022, n. 1285