“[…] Come già evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa, “la presenza di impianti
fotovoltaici sulla sommità degli edifici, pur innovando la tipologia e morfologia della copertura,
non è più percepita come fattore di disturbo visivo, bensì come un’evoluzione dello stile costruttivo
accettata dall’ordinamento e dalla sensibilità collettiva” […]. È altresì precisato che
il favor legislativo per le fonti energetiche rinnovabili […]
Tar Puglia – Lecce, Sez. I, 11 ottobre 2022, n. 1577