1. “[…] L’Autorità per l’energia elettrica e il gas […] ha […] individuato nel G.S.E. il soggetto
erogatore delle tariffe, a cui competono anche poteri di verifica dei requisiti di ammissione.
L’esisto negativo della verifica comporta la non ammissione alle tariffe incentivanti, la decadenza
dalle tariffe incentivanti già ammesse, l’obbligo di restituzione delle tariffe già percepite […]
Cons. Stato, Sez. II, 4 aprile 2022, n. 2500