Energia

ENERGIA – GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA:  1. Giustizia amministrativa – Processo amministrativo – Competenza territoriale inderogabile TT.AA.RR. – Criteri di riparto ex art. 13, comma 1 c.p.a. – Prevalenza del criterio territoriale degli effetti limitati all’ambito territoriale della regione – Ratio. 2. Giustizia amministrativa – Processo amministrativo – Silenzio-inadempimento – Competenza territoriale inderogabile TT.AA.RR. – Criteri di riparto ex art. 13, comma 1 c.p.a. – Effetti limitati all’ambito territoriale della regione – Applicabilità – Ragioni. 3. Realizzazione impianto eolico – Istanza di avvio della procedura di VIA – Inerzia del Ministero dell’Ambiente – Formazione silenzio per inadempimento – Competenza territoriale inderogabile TT.AA.RR. – Rilevanza degli effetti del provvedimento omesso rigorosamente circoscritti al territorio regionale di realizzazione dell’impianto – Prevalenza del criterio territoriale ex art. 13, comma 1 – Competenza TAR territorialmente competente a sindacare il provvedimento che sarà emanato – Applicabilità -Ragioni 4. Realizzazione impianto eolico – Istanza di avvio della procedura di VIA – Inerzia del Ministero dell’Ambiente – Formazione silenzio per inadempimento – Competenza territoriale inderogabile TT.AA.RR. – Non rilevanza della eventuale connessione alla R.T.N. – Competenza funzionale ex articoli 14, comma 1, e 135, comma 1, lett. f), cod. proc. amm. – Esclusione – Ragioni.

1. In applicazione del criterio di riparto della competenza sancito dall’art. 13, comma 1, seconda
parte, cod. proc. amm., “Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente
competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche
amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all’ambito territoriale della regione in cui il tribunale
ha sede”.
2. Considerato al riguardo, in particolare, che la giurisprudenza amministrativa, con specifico
riferimento ai criteri di riparto stabiliti dall’art. 13, comma 1, cod. proc. amm., ha affermato la
prevalenza del criterio di competenza territoriale recato all’art. 13, comma 1, secondo periodo, cod.
proc. amm., evidenziando in proposito che “Il rapporto tra i due criteri di competenza territoriale
previsti dall’art. 13, comma 1, c.p.a., segue, dunque, una logica di complementarietà e di reciproca
integrazione: il criterio principale è quello della sede dell’autorità che ha adottato l’atto impugnato,
ma nel caso in cui la potestà pubblicistica spieghi i propri effetti diretti esclusivamente nell’ambito
territoriale di un Tribunale periferico, il criterio della sede cede il passo a quello dell’efficacia
spaziale. La conclusione si evince dalla parola «comunque» inserita nel secondo periodo della norma
richiamata, atta ad indicare che si deve avere riguardo, per individuare il Tribunale amministrativo
regionale competente per territorio, in primo luogo l’efficacia dell’atto: se questa è limitata ad una
determinata Regione, sarà competente il Tribunale competente per tale Regione” (cfr. Cons. Stato,
Ad. plen., ord. n. 13/ 2021), come peraltro già affermato in sede giurisprudenziale prima dell’entrata
in vigore del codice di rito, sulla base del previgente disposto di cui all’art. 3, comma 2, L. n.
1034/1971 (in questi termini, cfr. Cons. St., sez. VI, sent. n. 3349/2006);
3. Considerato, in particolare, che: i) la delineata disciplina in punto di riparto della competenza ex
art. 13, co. 1, cod. proc. amm., come interpretata alla luce dei principi elaborati in sede
giurisprudenziale, va estesa ai giudizi sul silenzio-inadempimento (al riguardo, cfr. ex multis TAR
Umbria, ord. n. 686/2018), trovando dunque applicazione anche nella fattispecie per cui è causa; ii)
se il provvedimento espresso è di competenza dell’Amministrazione centrale, devono ritenersi
identici – per quanto interessa ai fini della presente disamina – le caratteristiche e gli effetti del
comportamento omissivo (in tal senso, cfr. ex multis: Cons. St., sez. III, sent. n. 749/2013; TAR
Lombardia, Milano, sez. IV, ord. n. 354/2020); iii) pertanto, il giudice territorialmente competente a
sindacare la legittimità del silenzio e a dichiarare, se del caso, l’obbligo di provvedere, va individuato
nello stesso che risulta territorialmente competente a sindacare il provvedimento, una volta che
quest’ultimo sia stato emanato (cfr. altresì, ex multis, Cons. St., sez. III, sent. n. 3727/2012).
4. <<ii) gli effetti diretti dell’impugnato silenzio-inadempimento sono limitati al solo territorio della
Regione Campania, in quanto il richiesto provvedimento di VIA riguarda la costruzione e l’esercizio
di un impianto produttivo di fonti energetiche rinnovabili localizzato nel territorio di tale Regione, a
nulla rilevando l’eventuale connessione alla rete di trasmissione nazionale (c. d. R.T.N.); iii) la
competenza funzionale del TAR per il Lazio, ai sensi del combinato disposto degli articoli 14, comma
1, e 135, comma 1, lett. f), cod. proc. amm., riguarda le controversie di cui all’articolo 133, comma
1, lettera o), cod. proc. amm. limitatamente “a quelle concernenti la produzione di energia elettrica
da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza
termica superiore a 400 MW nonché quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da
ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti, salvo quanto previsto
dall’articolo 14, comma 2”; iv) tra le anzidette controversie non rientra quella oggetto del presente
giudizio in quanto, come sopra evidenziato, la stessa ha ad oggetto il silenzio-inadempimento del
MASE sull’istanza tesa al rilascio della VIA per un impianto eolico da realizzarsi nel Comune di San
Marco Dei Cavoti (BN), rispetto al quale non assume alcun rilievo l’eventuale circostanza che tale
opera, ove realizzata, venga riconnessa alla R.T.N., posto che l’opera stessa, da un lato, costituisce
un impianto di produzione energetico non ricompreso tra quelli elencati nell’articolo 135, comma 1,
lettera f), cod. proc. amm. (in punto di competenza funzionale del TAR per il Lazio, sede di Roma) e,
dall’altro, non costituisce un’infrastruttura di trasporto di cui al medesimo articolato sopra
riportato>>.

 

T.A.R. per il Lazio, Sezione Terza, ordinanza, 08 marzo 2024 n. 4714

vai a testo