Energia

ENERGIA – ESPORPIAZIONE:  1 Espropriazione -Impianto eolico -Decreto di esproprio –Mancata impugnativa da parte dei proprietari -Effetti: consolidamento dei effetti giuridici del decreto di esproprio – Opposizione alla realizzazione dell’impianto -Ricorso giurisdizionale –Inammissibilità per difetto di legittimazione. 2. Espropriazione -Impianto eolico – Opposizione alla realizzazione dell’impianto -Ricorso giurisdizionale -Legittimazione a ricorrere -Onere della prova -Spetta al ricorrente -Mancata allegazione in primo grado -Inammissibilità -Mero deposito documentale -Insufficienza – Ragioni.

1. Il decreto di esproprio finalizzato alla realizzazione di un impianto eolico. in assenza di una rituale
impugnazione da parte dei precedenti proprietari delle aree, è oramai divenuto inoppugnabile e,
avendo consolidato i suoi effetti giuridici, costituisce titolo idoneo a comportare l’acquisizione della
proprietà dei fondi interessati dalla realizzazione delle opere in capo alla società controinteressata e
precedentemente di proprietà degli appellanti, privandoli, perciò e al contempo, dell’elemento
giuridico-fattuale che, in tesi, avrebbe dato luogo alla sussistenza del titolo legittimante la
proposizione del ricorso (la sussistenza rispetto ai beni in questione di un interesse legittimo di difesa
ad opporsi all’espropriazione ritenuta illegittima).
2. Quanto poi alla deduzione di essere proprietari anche di altri fondi, ubicati nelle immediate
vicinanze dei fondi prescelti per la realizzazione delle opere, il Collegio rileva che tale circostanza
costituisce un fatto nuovo, non dedotto in primo grado, e che, pertanto, non può essere utilmente
invocato a fondamento della legittimazione.
Non può tenersi conto, infatti, di fatti provati, ma non previamente allegati, dovendo il momento della
prospettazione dei fatti e quello della loro prova essere tenuti logicamente distinti (per quanto fra loro
interconnessi) ed essendo onere della parte la selezione dei fatti rilevanti da portare nella cognizione
del giudice.
Si è ritenuto, inoltre, che “il mero deposito della documentazione (che si asserisce non essere stata
adeguatamente esaminata dal Collegio di appello), non supportato da un’adeguata allegazione dei
fatti costitutivi del diritto (al risarcimento dei danni) non costituisce circostanza idonea a determinare
l’accoglimento della domanda di risarcimento del danno, in quanto si ritiene che in mancanza di
tempestiva deduzione assertiva delle circostanzi costituenti la causa petendi della pretesa risarcitoria,
tali fatti ed i relativi documenti non sono mai entrati a far parte del thema decidendum (, Cass. civ.,
Sez. III, 21 marzo 2013 n. 7115; Cass. civ., Sez. III, 12 ottobre 2012, n. 17408), con preclusione per
il Giudice di procedere alla valutazione delle risultanze probatorie e dei documenti ai fini della
decisione (Cass. civ., Sez. I, 24 dicembre 2004 n. 23976; Cass. Sez. Un. 1° febbraio 2008 n. 2435).”
(Cass. civ., Sez. III, ord. 19 ottobre 2017 n. 24607).

Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 10 febbraio 2025 n. 1069

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