“[…] La disposizione recata dall’art. 12, comma 7, del d.lgs. n. 387 del 2003, secondo cui “Gli impianti
di produzione di energia elettrica, di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati
anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. […]”, va poi rettamente intesa nel senso
che tra i principi della materia in esame vi sono certamente quello della compatibilità con le zone
“classificate agricole dai vigenti strumenti urbanistici” […]
Cons. Stato, Sez. IV, 17 agosto 2023, n. 7800