“[…] come riconosciuto dalla stessa Soprintendenza, l’impianto in questione, da installarsi sul
piano di copertura e avente un’altezza inferiore rispetto a quella dei muretti perimetrali,
risulterebbe invisibile – con la precisazione di cui subito si scriverà – dall’esterno […]
Tar Puglia – Lecce, Sez. I, 22 luglio 2021, n. 1173
– in Riv. giur. dell’edilizia, 4, 2021, pag. 1351 e ss.