Energia

ENERGIA: 1. Risarcimento del danno – Illegittimità atti p.a. – Condizione necessaria ma non sufficiente per accertare la responsabilità risarcitoria delle amministrazioni. 2. Risarcimento danno da ritardo nel rilascio di a.u. – Responsabilità extracontrattuale – Onere in capo al ricorrente di dimostrare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria – Sussiste. 3. Superamento della tempistica procedimentale fissata dall’articolo 12 d.lgs. n. 387 del 2003 – Mancata attivazione, da parte del privato, dei rimedi – anche di carattere sostitutivo e acceleratorio – posti a sua disposizione dall’ordinamento – Valutazione ai fini di cui all’articolo 1227, comma 2, cod. civ..

1. “… Non viene qui in discussione l’illegittimità degli atti (e, in particolare, del negativo parere in
data 15 dicembre 2010) il cui effetto era stato quello di impedire inizialmente la realizzazione
dell’impianto di interesse dell’appellante.
Si osserva tuttavia che l’illegittimità attizia in questione – che può in effetti considerarsi acclarata –
rappresentava condizione necessaria ma non anche sufficiente affinché fosse accertata la
responsabilità risarcitoria delle amministrazioni appellate (responsabilità di cui – per le ragioni che
fra breve si esporranno – difettavano comunque alcuni degli elementi costitutivi).
Pertanto, non giovano in maniera risolutiva ai fini della definizione della vicenda risarcitoria gli
articolati passaggi con cui – spesso riprendendo brani delle richiamate sentenze del 2011 e del 2019
– si è sottolineato il dato, in sé ormai acclarato, dell’illegittimità degli atti della Soprintendenza e
della stessa Regione …”.
2. “… Come condivisibilmente affermato dal primo Giudice, l’appellante non ha rappresentato alcun
elemento il quale dimostri in modo dirimente che, laddove l’autorizzazione fosse intervenuta prima
del 28 giugno 2011 la stessa sarebbe stata in condizione di mettere in esercizio l’impianto in tempo
utile per accedere ai benefìci di cui al c.d. ‘quarto conto energia’. Correlativamente, la stessa
appellante non ha addotto elementi persuasivi per dimostrare che al momento del (tardivo) rilascio
dell’autorizzazione, le sarebbe stato ormai impossibile realizzare e mettere in esercizio l’impianto
entro la data-limite prevista dal Legislatore.
Va premesso al riguardo che non trova conferma in atti la tesi dell’appellante secondo cui, al fine di
accedere al ‘quarto conto energia’, l’impianto avrebbe dovuto essere messo in esercizio entro il 29
marzo 2012 e che tale data-limite sarebbe stata in seguito anticipata al 24 gennaio 2012 per effetto
delle previsioni di cui al decreto-legge n. 1 del 2012.
Al riguardo va chiarito:
– che, in effetti, il decreto legislativo n. 28 del 2011, articolo 10, comma 6 stabiliva che l’accesso ai
benefìci per cui è causa era possibile a condizione che la richiesta di accesso fosse presentata entro
il 1° gennaio 2011 e che l’impianto fosse entrato in esercizio entro un anno dall’entrata in vigore del
decreto n. 28, cit. (i.e.: entro il 29 marzo 2012);
– che il decreto-legge n. 1 del 2012, articolo 65 nella sua originaria formulazione (i.e.: prima delle
modifiche apportate in sede di legge di conversione) aveva in effetti abrogato – e con effetto
immediato – la richiamata disposizione transitoria. Per effetto di tale abrogazione, l’accesso ai
benefìci di cui al ‘quarto conto energia’ si rendevano possibili solo per gli impianti entrati in
esercizio entro la data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 1 del 2012 (i.e.: entro il 24
gennaio 2012);
– che, tuttavia, la legge di conversione n. 27 del 2012 sostituì integralmente il richiamato articolo 64
e lo sostituì con una disposizione interamente nuova per ciò che riguarda il periodo transitorio che
qui rileva. In particolare, il nuovo articolo 65, comma 2 (nel testo introdotto dalla richiamata legge
di conversione) fece espressamente salvi gli effetti della disposizione transitoria di cui al decreto
legislativo n. 28 del 2011, articolo 10, comma 6, “a condizione che l’impianto entri in esercizio entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto” (i.e.: entro la nuova data-limite
del 24 maggio 2012).
In base a quanto esposto emerge che l’appellante avrebbe avuto a disposizione un termine di quasi
un anno (i.e.: dal 28 giugno 2011 – data di rilascio del titolo – al 24 maggio 2012 – data ultima
prevista dalla richiamata disciplina transitoria -) per realizzare e mettere in esercizio l’impianto per
cui è causa.
Ebbene, l’appellante non ha addotto alcun elemento dirimente il quale deponga nel senso che, in
questo – comunque apprezzabile – lasso di tempo, la stessa sarebbe stata nell’impossibilità di
realizzare e mettere in esercizio l’impianto all’origine dei fatti di causa.
Non è irrilevante al riguardo sottolineare che, alla fine, l’impianto in questione non è stato mai
realizzato …”.
3. “… il Collegio osserva comunque che l’appellante non risulta aver attivato, nel corso della vicenda
procedimentale, i rimedi – anche di carattere sostitutivo e acceleratorio – posti a sua disposizione
dall’Ordinamento per il caso di superamento della tempistica procedimentale fissata dall’articolo
12 del decreto legislativo n. 387 del 2003.
La mancata attivazione di tali strumenti non può che essere valutata ai fini di cui all’articolo 1227,
comma 2, cod. civ. (applicabile alle ipotesi di responsabilità extracontrattuale – quale quella che qui
rileva – mercé il richiamo di cui all’articolo 2056, cod. civ.), nonché ai sensi dell’articolo 30, comma
3 del cod. prc. amm. (secondo cui “nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le
circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento
dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza, anche attraverso
l’esperimento degli strumenti di tutela previsti”) …”.

Consiglio di Stato, Sezione Settima, Sentenza 19 ottobre 2023, n. 9103

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