Energia

ENERGIA: 1. Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) ex art. 27-bis D.Lgs. n. 152/2006 per la costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica – Responsabilità dell’amministrazione per il danno derivante dalla ritardata adozione del provvedimento – Adunanza Plenaria n. 7/2021 – Mancata attivazione di rimedi procedurali e processuali – E’ esclusa. 2. Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) ex art. 27-bis D.Lgs. n. 152/2006 per la costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica – Responsabilità dell’amministrazione per il danno derivante dalla ritardata adozione del provvedimento – Complessità tecnica dei procedimenti istaurati – Elemento soggettivo della colpa – E’ escluso.

1. L’Adunanza Plenaria, con la decisione 23 aprile 2021, n. 7, ha affermato che la sussistenza del
danno da ritardo non può presumersi iuris tantum, in ragione di un mero “superamento” del termine
previsto per adottare un provvedimento amministrativo favorevole, incombendo sul soggetto
danneggiato l’onere, ai sensi dell’art. 2697 c.c., di fornire la prova della sussistenza dei presupposti di
natura oggettiva e di natura soggettiva.
L’art. 2 della legge n. 241/1990 prevede uno strumento finalizzato a superare l’inerzia
dell’amministrazione, incentrato sul potere di avocazione dell’affare. La sua attivazione da parte del
privato è indice di serietà ed effettività dell’interesse legittimo di quest’ultimo al provvedimento
espresso. Il mancato utilizzo dello strumento può concorrere a costituire comportamento valutabile
al fine di escludere il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria
diligenza.
Analogamente, il mancato esperimento di rimedi di natura processuale, come l’azione contro il
silenzio e quella di ottemperanza, impedisce all’amministrazione di valutare l’ulteriore ritardo nella
conclusione del procedimento quale possibile pregiudizio economico per il privato.
2. La complessità tecnica dei procedimenti instaurati, che ha determinato un allungamento temporale
nell’emanazione del provvedimento (favorevole), non è imputabile ad una condotta colposa o dolosa
delle amministrazioni coinvolte.
Il ritardo nel rilascio dell’autorizzazione trova giustificazione nell’elevato numero delle
Amministrazioni coinvolte nella Conferenza di servizi indetta e nell’allungamento dei tempi
determinato anche dalla richiesta di proroga termini formulata dal privato.
Tali fattori escludono la sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa in capo alle amministrazioni
procedenti.

Consiglio di Stato, Sezione Quarta, Sentenza 9 maggio 2024, n. 4184

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