1. << … questa Sezione ha già ribadito (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 4 gennaio 2023, n. 130; Cons.
Stato, IV, 5 ottobre 2018, n. 5715) che la procedura abilitativa semplificata di cui all’articolo 6 del
d. lgs. n. 28 del 2011 è ascrivibile al genus della DIA, ora SCIA, e conseguentemente va qualificato
quale atto soggettivamente ed oggettivamente privato (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. 29 luglio 2011, n.
15).
Al decorso del termine di legge di trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione, non si
determina infatti il perfezionamento di una fattispecie legale tipica che, sul piano della produzione
degli effetti, rende l’inerzia equivalente ad un vero e proprio provvedimento di accoglimento, come
avviene per la fattispecie del silenzio assenso, bensì, più semplicemente, si determina l’effetto di
rendere una determinata attività privata lecita, secondo il meccanismo proprio della Scia; ciò in
linea con la diversa natura dei due istituti, laddove il primo risponde ad una ratio di semplificazione
amministrativa, mentre il secondo di vera e propria liberalizzazione, con conseguente fuoriuscita
dell’attività privata dal regime amministrato a controllo preventivo.
La ricostruzione che precede è stata confermata dalla Corte costituzionale che con sentenza n. 45
del 2019 ha ritenuto, in generale con riguardo alla Scia, che: “Il dato di fondo è che si deve dare per
acquisita la scelta del legislatore nel senso della liberalizzazione dell’attività oggetto di
segnalazione, cosicché la fase amministrativa che ad essa accede costituisce una – sia pur importante
– parentesi puntualmente delimitata nei modi e nei tempi. Una dilatazione temporale dei poteri di
verifica, per di più con modalità indeterminate, comporterebbe, invece, quel recupero dell’istituto
all’area amministrativa tradizionale, che il legislatore ha inteso inequivocabilmente escludere”>>. […]
Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 2 maggio 2024, n. 3990