1.Il procedimento di cui all’art. 5, co. 2, lett. c-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 prevede che il
Presidente del consiglio dei ministri può deferire al Consiglio dei ministri, ai fini di una
complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, la decisione di
questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo
competenti in ordine alla definizione di atti e provvedimenti.
In caso di contrasto tra amministrazioni nell’ambito di un procedimento di VIA/VAS, l’ordinamento
giuridico nazionale consente, dunque, di attivare il rimedio generale previsto dall’art. 5, comma 2,
lett. c-bis), introdotto nella Legge 23 agosto 1988, n. 400 dal d.lgs. 30 luglio 1999, n. 303. […]
Consiglio di Stato – Sezione Quarta – Sentenza 11maggio2023, n. 5019, in Foro
Italiano n. 9/2023, Parte Terza, pag. 410, con nota di richiami