Energia

ENERGIA:  1. Procedimento di autorizzazione unica ex art. 12, comma 4, D.Lgs. n. 387/2003 – Valutazione impatto ambientale –Natura: sub-procedimento nell’ambito dell’unitario procedimento di a.u. -Effetti. 2. Procedimento di autorizzazione unica ex art. 12, comma 4, D.Lgs. n. 387/2003 – Valutazione impatto ambientale statale positiva -Effetti ex art. 7, commi 1 e 2, del D.L. n. 50/2022 – Silenzio/assenso -Istanza di a.u. carente degli elementi essenziali ex D.M. 10 settembre 2010 – Inconfigurabilità. 3. Processo amministrativo -Domanda di accertamento del silenzio assenso ex art. 7, c. 1 e 2, del D.L. n. 50/2022 – Onere di provare i relativi presupposti -Grava sul ricorrente -Contestazione dei presupposti da parte dell’Amministrazione resistente -Ammissibilità -Motivazione postuma – Insussistenza 4. Procedimento di autorizzazione unica ex art. 12, comma 4, D.Lgs. n. 387/2003 – Valutazione impatto ambientale statale positiva -Effetti ex art. 7, commi 1 e 2, del D.L. n. 50/2022 – Silenzio/assenso -Mancata verifica della completezza dell’istanza di a.u. entro il termine stabilito dalle Linee guida -Irrilevanza ai fini della formazione del silenzio-assenso. 5. Procedimento amministrativo -Potere istruttorio -Mancato esercizio entro i prefissati termini di legge -Sanatoria degli elementi essenziali della fattispecie -Inconfigurabilità.

1. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 12, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003,
n. 387 – anche nella formulazione antecedente alle modifiche apportate dal decreto legge 24
febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla l. 21 aprile 2023, n. 41 – e delle linee
guida approvate con decreto ministeriale del 10 settembre 2010, è configurabile un assetto
procedimentale nel quale il sub procedimento V.I.A. confluisce nel procedimento per il rilascio
dell’autorizzazione unica, con la conseguente non necessità della presentazione di una nuova istanza
all’esito delle conclusione positiva del subprocedimento.
Le Linee guida di cui al D.M. 10.09.2010 delineano una struttura procedimentale nella quale il
provvedimento di VIA confluisce nell’iter dell’autorizzazione unica, il quale rimane sospeso fino
all’acquisizione della valutazione di impatto ambientale. (1).
2. Nonostante, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 2 dell’art. 7 del decreto legge 17
maggio 2022, n. 50 la regione, nell’ipotesi in cui la V.I.A. sia di competenza statale, sia tenuta ad
adottare il provvedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica entro il termine di sessanta
giorni decorrente dalla data di comunicazione all’ente della deliberazione del Consiglio dei ministri
da parte del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, il silenzio-assenso previsto da tale
normativa non può intendersi formato laddove l’istanza per il rilascio dell’autorizzazione sia
gravemente carente e non conforme al parametro normativo desumibile dalle linee guida approvate
con decreto ministeriale del 10 settembre 2010, che indicano gli elementi essenziali, necessari per la
stessa configurabilità giuridica dell’istanza. Il silenzio-assenso non si forma pertanto ove l’istanza sia
mancante della “relazione tecnica, inclusa nel progetto definitivo”, nella quale deve essere contenuta
la descrizione delle caratteristiche della fonte utilizzata, con l’analisi della producibilità attesa e,
relativamente agli impianti eolici, le caratteristiche anemometriche del sito, basate su rilievi
effettuati in situ per un periodo non inferiore a un anno.
Di conseguenza, la mancanza di un elemento costitutivo della fattispecie del silenzio-assenso, ossia
di una componente del modello normativo astratto prefigurato dal legislatore, impedisce la stessa
decorrenza del termine per la formazione del provvedimento per silentium (2).
3. La questione della configurabilità di una domanda idonea alla formazione del silenzio-assenso,
dedotta in giudizio dall’amministrazione resistente, non rappresenta una ipotesi di integrazione
postuma della motivazione, costituendo l’oggetto della domanda di pronuncia di accertamento del
giudice circa la formazione del silenzio assenso ad opera della parte ricorrente, onerata pertanto dalla
dimostrazione della ricorrenza dei relativi presupposti. Dunque, secondo i principi, spetta alla
ricorrente, che agisce in questa sede al fine di ottenere l’accertamento della formazione del silenzioassenso, dimostrare che l’istanza di rilascio del titolo abilitativo presentava i requisiti essenziali
normativamente prescritti, necessari al fine di integrare il paradigma legale tipico: pertanto, non rileva
che la predetta circostanza sia stata eccepita dalla Regione soltanto nel presente giudizio (3).

T.A.R. Umbria – Sezione Prima – Sentenza 20 gennaio 2025, n. 41.

vedi il testo