1. L’art. 22 del D.lgs. 8 novembre 2021, n. 199 viene interpretato da parte ricorrente ritenendo che le
valutazioni paesaggistiche, rese con i precitati pareri, non possano costituire “fatto impeditivo del
buon esito dei procedimenti”.
In proposito deve rilevarsi che, in sé considerata, l’attività consultiva che si svolge nell’ambito del
procedimento amministrativo è volta a fornire valutazioni e giudizi prodromici alle scelte
procedimentali. Tale attività viene resa per il tramite dei pareri, i quali, come è noto, possono essere
obbligatori o non obbligatori a seconda che l’Amministrazione abbia o meno l’onere di richiederli.
Nell’ambito dei pareri obbligatori si collocano poi quelli vincolanti e non vincolanti; solo in relazione
ai primi l’Amministrazione deve necessariamente conformarvisi a quanto in essi statuito. Quanto ai
pareri non vincolanti – oggetto del motivo di ricorso in esame – l’Amministrazione conserva tuttavia
la facoltà autonoma di condividere, ovvero di discostarsi, dal loro contenuto, a prescindere dalla loro
natura obbligatoria o non obbligatoria, vincolante o non vincolante.
Sul punto, la giurisprudenza è unanime.
Relativamente ad un recente caso avente ad oggetto la tardività di un parere di autorizzazione
paesaggistica, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2487/2023, ha avuto modo di precisare che
“l’effetto della trasmissione tardiva del parere della Soprintendenza non è la consumazione del potere,
ma la trasformazione del valore del parere da vincolante in non vincolante, con la conseguente
possibilità per l’Autorità procedente di poterne prescindere”.
Nel caso oggetto di causa, non v’è ragione per la quale il provvedimento debba dichiararsi illegittimo
sulla scorta dell’adeguamento dell’Amministrazione ad un parere obbligatorio, quand’anche non
vincolante. […]
TAR Puglia, Bari, Sezione Seconda, 27 febbraio 2024, n. 236