1. Dall’esame degli atti, emerge che il procedimento, seppur formalmente iniziato, epperò dopo
prolungata inerzia, non si è concluso nei termini ex lege sanciti, configurandosi un iter divergente,
rispetto a quello normativamente previsto e, segnatamente, rispetto all’art. 27-bis del TUA. Termini
che, invero, per espressa previsione dell’art. 27-bis, comma 8, del d.lgs. 152/2006: “si considerano
perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2, commi da 9 a 9 quater, e 2 bis della L. 7.8.1990,
n. 241”. Di talché, nella sostanza e per tabulas, perdura l’inerzia della Provincia di Foggia.
2. Inerzia non tollerabile, in considerazione dell’indirizzo di massima diffusione della produzione di
energia da fonte rinnovabile (c.d. “FER”), sancito, in generale, dal Piano nazionale di ripresa e
resilienza (c.d. “PNRR”) e della qualificazione di opera di “pubblica utilità” anche “indifferibile ed
urgente”, disposta dall’art. 12, co. 1, d.lgs. n. 387/2003 e dall’art. 7-bis, co. 2-bis, d.lgs. n.152/2006.
In ultima analisi, ai sensi dell’art. 31, comma 1, c.p.a., è accertata l’illegittimità dell’omissione della
Provincia di Foggia costituita dalla mancata deliberazione finale sull’esito della conferenza di servizi
e indi va dichiarato l’obbligo del Comune di Foggia di provvedere.
Pertanto, ai sensi dell’art. 34, co. 1, lett. b), c.p.a., va ordinato alla Provincia di Foggia di provvedere,
entro n. 60 giorni, dalla comunicazione d’ufficio della presente sentenza, ovvero dalla notificazione
di parte, se anteriore.
TAR Puglia, Bari, Sez. Seconda, Sentenza 11 dicembre 2023, n. 1432