1. “… il ricorso deve effettivamente essere dichiarato irricevibile per omessa tempestiva notifica alla
controinteressata atteso che la prima notifica deve ritenersi tamquam non esset. A tal fine, infatti,
deve evidenziarsi che il domicilio eletto in sede procedimentale dalla controinteressata non poteva
avere effetto anche sul piano giurisdizionale, peraltro illo tempore neanche meramente ipotetico,
considerato che è noto, invece, che ai fini della notifica di atti giudiziari occorre che tale dicitura sia
espressamente prevista in sede di elezione di domicilio. Ne consegue, quindi, che nella fattispecie era
onere di parte ricorrente, prima della notifica del ricorso, di verificare presso la Camera di
Commercio ove fosse radicata all’attualità la sede legale del destinatario della notifica (alla stessa
stregua, in caso di persona fisica, mediante rilascio di un certificato di residenza)…”.
2. “… il ricorso è comunque infondato nel merito, posto che in via generale la correttezza giuridica
della determinazione assunta all’esito di una conferenza di servizi – ossia il rilascio del P.A.U.R. in
contestazione – deve essere valutata secondo i riferimenti normativi vigenti al momento della
adozione della decisione finale, non assumendo invece rilievo anche il momento relativo alla
successiva fase di integrazione dell’efficacia (nella fattispecie, la successiva comunicazione del
P.A.U.R.), sicché l’entrata in vigore delle norme di salvaguardia e dei vincoli paesistici – rispetto ai
quali parte ricorrente ha dedotto l’illegittimità dei provvedimenti impugnati – nell’intervallo
temporale tra la conclusione formale della conferenza di servizi e la pubblicazione della decisione
assunta all’esito della medesima non possono assurgere a parametri di sindacato normativo…”.
TAR Lazio, Sezione Quinta, 14 febbraio 2024, n. 2979