“ […] Il Collegio osserva, in via pregiudiziale, che come già rilevato nell’ordinanza di rigetto
dell’istanza cautelare, e come eccepito anche dalla difesa della Provincia di Viterbo, il presente
ricorso si appalesa parzialmente inammissibile per quanto concerne le censure che esulano dalla
sfera di attribuzioni dell’Amministrazione ricorrente per rientrare in quella propria delle diverse
autorità preposte alla tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico. Posto,
infatti, che il Comune è intervenuto nella conferenza di servizi quale titolare di funzioni in materia
urbanistica, la sua legittimazione a ricorrere deve ritenersi circoscritta alla tutela delle proprie
specifiche attribuzioni […]“.
TAR Lazio, Roma, Sezione Seconda, 4 ottobre 2023, n. 14706.