1. “… secondo quanto stabilito dall’articolo 5 del D.lgs. 152/2006 la Valutazione di Impatto
Ambientale è una procedura volta a raggiungere plurime finalità, tra le quali la tutela della salute
umana e della qualità della vita, la preservazione delle specie, dell’ecosistema e della biodiversità;
il tutto in armonia con quanto sancito dal novellato articolo 9 della Carta fondamentale.
A tal fine, la V.I.A. si concretizza in una procedura che, in aggiunta alle Pubbliche Amministrazioni,
è aperta a “chiunque vi abbia interesse”, mirando al raggiungimento di un livello tale di
partecipazione che permetta di valutare al meglio la molteplicità degli interessi pubblici, oltre che
privati, coinvolti.
Obiettivo primario è quello di evitare che progetti di rilevanti dimensioni possano impattare
pesantemente, e negativamente, sull’ambiente e sul patrimonio culturale e paesaggistico.
Come ha avuto modo di ribadire la Suprema Corte, il procedimento di cui si discute, lungi dal
configurarsi come una mera analisi tecnica di compatibilità del progetto alla tutela ambientale,
definisce una complessa attività comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto rispetto
all’utilità socio-economica dell’opera. Un’attività, si prosegue, tramite cui si esercita una vera e
propria “funzione di indirizzo politico-amministrativo … attraverso la cura ed il bilanciamento della
molteplicità degli interessi pubblici”, tra cui quelli urbanistici, naturalistici e paesistici.
(cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 16 novembre 2023 n. 9852; Cons. Stato, Sez. II, 7 settembre 2020 n. 5380;
T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 9 giugno 2021, n. 983)”. […]
TAR Puglia, Bari, Sezione Seconda, 9 aprile 2024, n. 458