“[…] in base all’art. 5, comma 2, lett. c bis), il Consiglio dei Ministri viene investito dal Presidente “ai
fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, [del]la
decisione di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso
titolo competenti in ordine alla definizione di atti e provvedimenti”.
È evidente che il provvedimento che viene adottato all’esito della riunione deve avere un percorso
motivazionale autonomo e distinto rispetto alle posizioni espresse dagli altri soggetti coinvolti, che dia
contezza della suddetta valutazione rimessa all’organo individuato ex lege e dallo stesso da eseguirsi
concretamente […]
Tar Puglia – Bari, Sez. II, 19 maggio 2023, n. 788