1. “[…] le Amministrazioni intervenute nel procedimento amministrativo de quo hanno correttamente
attribuito centralità al complesso dei valori e degli elementi meritevoli di tutela presenti sul territorio
interessato, ritenendo (discrezionalmente) in concreto non tollerabile la loro certa compromissione
a fronte della realizzazione dell’opera ad alto livello di impatto ambientale di cui si discute.
Pertanto, nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, il Tribunale è dell’avviso meditato che
l’Amministrazione procedente, nell’ambito della (ampia) discrezionalità amministrativa e tecnica ad
essa spettante in subiecta materia, abbia, da un lato, dopo una completa istruttoria, ampiamente e
analiticamente motivato le ritenute ragioni di contrasto dell’intervento di che trattasi – impianto
agrovoltaico […]
ENERGIA: 1. Impianto di produzione di energia da fonte solare – Istanza di PAUR – Art. 27- bis D.Lgs. n. 152/2006 – Diniego – Legittimità – Centralità al complesso dei valori e degli elementi meritevoli di tutela presenti sul territorio. 2. Impianto agri-voltaico quale sub specie del genus fotovoltaico in ambito agricolo – Applicabilità di tutte le regole a cui devono soggiacere gli impianti che producano energie rinnovabili – Rispetto dei valori paesaggistici, ambientali e rurali tutelati da norme costituzionali, statali e regionali. 3. Qualificazione di pubblica utilità dell’impianto – Effetto dell’acquisizione dell’autorizzazione unica. 4. Favor legislativo in materia di rinnovabili – Non può comportare il sovvertimento dei valori che tali strumenti tendono a preservare. 5. Art. 4 D.Lgs. n. 28/2011 – Garanzia del corretto inserimento degli impianti F.E.R. 6. Impianti agri-voltaici – Devono essere assoggettati a VIA – Unitamente a tutte le opere annesse (tracciato del cavidotto ed ulteriori opere annesse, quali cabinati prefabbricati, viabilità di nuovo impianto ed adeguamenti della viabilità esistente).
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