1. “[…] è fondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dalle Amministrazioni
statali convocate in seno alla conferenza di servizi per l’adozione del provvedimento di VIA, atteso
che le amministrazioni citate sono individuate quali amministrazioni preposte alla tutela di specifici
interessi pubblici coinvolti dall’istanza ed esprimono il parere circa la compatibilità del progetto del
privato con gli interessi pubblici della cui cura sono rispettivamente titolari. Ne discende che i pareri
resi da ciascuna delle autorità partecipanti convergono nella determinazione finale che è imputabile
solo all’amministrazione procedente che è la sola legittimata passiva nel giudizio istaurato
dall’istante (in termini, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 5 dicembre 2019, n.13974) […]”. […]
TAR Lazio, Roma, Sez. Quinta, 27 settembre 2023, n. 14333