Energia

ENERGIA: 1. Impianti FER – Favor della legislazione dello Stato e delle direttive comunitarie per l’allestimento di tali risorse- Sussiste. 2. Impianto fotovoltaico – Installazione su un edificio che insiste su un’area paesaggisticamente vincolata – Mera visibilità dei pannelli fotovoltaici da punti di osservazione pubblici – Non configura ex se una ipotesi di incompatibilità paesaggistica – Ragioni. 3. Principio del favor legislativo per le fonti energetiche rinnovabili – Impedimento assoluto all’installazione di impianti fotovoltaici in zone sottoposte a vincolo paesaggistico unicamente nelle “aree non idonee” espressamente individuate dalla Regione – Sussiste – Ragioni. 4. Impianti FER – Diniego di autorizzazione paesaggistica alla realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile – Onere di una stringente motivazione – Sussiste. 5. Impianti FER – Rilascio dei titoli abilitativi, ivi compreso quello paesaggistico – Obbligo per la p.a. di effettuare una severa comparazione tra i diversi interessi coinvolti – Sussiste – Connotazioni della comparazione.

1. <<… In materia di fonti energetiche rinnovabili, i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono attuazione delle direttive comunitarie che manifestano un favor per l’allestimento di tali risorse, ponendo le condizioni per una adeguata diffusione dei relativi impianti produttivi (cfr., ex multis, Corte Cost., n. 106/2020) …>>.
2. << secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, la mera visibilità di pannelli fotovoltaici da punti di osservazione pubblici non configura ex se una ipotesi di incompatibilità paesaggistica, in quanto la presenza di impianti fotovoltaici sulla sommità degli edifici – pur innovando la tipologia e morfologia della copertura – non è più percepita come fattore di disturbo visivo, bensì come un’evoluzione dello stile costruttivo accettata dall’ordinamento e dalla sensibilità collettiva, purché non sia modificato l’assetto esteriore complessivo dell’area circostante, paesisticamente vincolata (cfr. TAR Veneto, Venezia, sez. II, n. 1104/2013; TAR Sicilia, Catania, sez. I, n. 1459/2017; TAR Lombardia, Brescia, sez. I, n. 296/2021; n. 617/2021; TAR Campania, Salerno, sez. II, n. 564/2022) …>>.
3. <<la Sezione – nelle sentenze n. 564/2022, n. 2945/2022, n. 3104/2022 e n. 3285/2022 – ha statuito che: «- il favor legislativo per le fonti energetiche rinnovabili richiede … di concentrare l’impedimento assoluto all’installazione di impianti fotovoltaici in zone sottoposte a vincolo paesaggistico unicamente nelle “aree non idonee” espressamente individuate dalla Regione, mentre, negli altri casi, la compatibilità dell’impianto fotovoltaico con il suddetto vincolo deve essere esaminata tenendo conto della circostanza che queste tecnologie sono ormai considerate elementi normali del paesaggio (cfr. TAR Lombardia, Brescia, n. 904/2010; TAR Toscana, Firenze, n. 357/2017; TAR Sicilia, Catania, sez. I, n. 1459/2017)>>.
4. <<Come statuito da Cons. Stato, sez. VI, n. 1201/2016, “le motivazioni dell’eventuale diniego (seppur parziale) di autorizzazione paesaggistica alla realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile devono essere particolarmente stringenti, non potendo a tal fine ritenersi sufficiente che l’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico rilevi una generica minor fruibilità del paesaggio sotto il profilo del decremento della sua dimensione estetica”>>.
5. <<Tali considerazioni impongono una più severa comparazione tra i diversi interessi coinvolti nel rilascio dei titoli abilitativi – ivi compreso quello paesaggistico – alla realizzazione … di un impianto di energia elettrica da fonte rinnovabile … Tale comparazione, infatti, nei casi in cui l’opera progettata dal privato ha una espressa qualificazione legale in termini di opera di pubblica utilità,
non può ridursi all’esame della ordinaria contrapposizione interesse pubblico/interesse privato, che connota generalmente il tema della compatibilità paesaggistica negli ordinari interventi edilizi, ma impone una valutazione più analitica che si faccia carico di esaminare la complessità degli interessi coinvolti: la produzione di energia elettrica da fonte solare è essa stessa attività che contribuisce, sia pur indirettamente, alla salvaguardia dei valori paesaggistici (in particolare, consentendo l’esercizio di un’agricoltura sostenibile e la conservazione dell’ecosistema, entrambe precondizioni alla conservazione del paesaggio rurale) (cfr., in tal senso, anche TAR Campania, Salerno, sez. II, n. 1458/2017)”>>.

TAR Campania, Salerno, Sezione Seconda, Sentenza 3 gennaio 2024, n. 73

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