1. L’eccezione di tardività, riproposta con l’appello incidentale, dell’impugnativa del decreto della
Regione Toscana n. 4376 del 18 marzo 2021, a mezzo del ricorso di primo grado, è infondata.
Invero, come condivisibilmente argomentato dal T.A.R., ai sensi dell’art. 14-quinquies, comma 3,
della legge n. 241 del 1990, “la proposizione dell’opposizione sospende l’efficacia della
determinazione motivata di conclusione della conferenza”, sicché a fronte dell’intervenuta
opposizione del Ministero della cultura si è realizzata la sospensione legale dell’esito della conferenza
dei servizi.
Conseguentemente, nel caso in esame, il ricorso introduttivo è tempestivo essendo stato notificato il
16 dicembre 2021 e quindi nei sessanta giorni dalla comunicazione dell’atto del 29 ottobre 2021, che
ha dichiarato improcedibile l’opposizione del Ministero della cultura, la quale ha sospeso l’esito della
conferenza dei servizi.
2. In linea generale, il Collegio condivide la premessa della sentenza della Sezione VI, n. 1144 del
2014 secondo la quale quando vengono in rilievo opere infrastrutturali di grande impatto visivo, “il
paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato dalla realizzazione di opere di rilevante impatto
ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella riveniente dalla sua semplice
perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo. In altri termini, il
paesaggio si manifesta in tali casi quale componente qualificata ed essenziale dell’ambiente, nella
lata accezione che di tale bene giuridico ha fornito l’evoluzione giurisprudenziale, anche di matrice
costituzionale (tra le tante, Corte Cost. 14 novembre 2007, n. 378).”
3. Non vi è dubbio che nel caso in esame – trattandosi di aree contermini ad altre vincolate ai sensi
dell’art. 142 del Codice e ad aree SIC – debba essere applicato l’Allegato 4 al d.m. 10 settembre 2010
che precisa, al punto 3, che “l’impatto visivo è uno degli impatti considerati più rilevanti fra quelli
derivanti dalla realizzazione di un campo eolico”. Al punto 3.1. dello stesso Allegato, si richiede
espressamente al soggetto proponente un’analisi del territorio effettuata “attraverso una attenta e
puntuale ricognizione e indagine degli elementi caratterizzanti e qualificanti il paesaggio, effettuata
alle diverse scale di studio (vasta, intermedia e di dettaglio) in relazione al territorio interessato alle
opere e al tipo di installazione prevista, fatta salva comunque la necessità, successiva al rilascio
dell’autorizzazione, della scala di dettaglio ai fini delle verifiche di ottemperanza. Le analisi debbono
non solo definire l’area di visibilità dell’impianto, ma anche il modo in cui l’impianto viene percepito
all’interno del bacino visivo”.
4. Nella determinazione conclusiva della conferenza non è stato fatto cenno alle ragioni per cui il
“peso” dei pareri contrari della Soprintendenza e dell’Unione dei Comuni siano stati ritenuti recessivi
rispetto ai pareri di altre amministrazioni, che da un lato hanno in alcuni casi posto delle prescrizioni
alla localizzazione e all’esercizio dell’impianto, dall’altro, sono preposte alla tutela di interessi più
settoriali rispetto a quello della tutela del paesaggio e della conformità agli strumenti di pianificazione
e che quindi esprimono le proprie determinazioni da un angolo prospettico meno ampio rispetto alla
tipologia di opera in questione.
5. La disposizione sopra indicata prevede che il procedimento di autorizzazione unica, essendo un
modulo procedimentale di semplificazione dell’iter autorizzativo, possa costituire, “ove occorra”,
variante allo strumento urbanistico, ma tale previsione costituisce un automatismo e non toglie
rilevanza agli oneri di fornire una motivazione adeguata e di effettuare una istruttoria completa da
parte dell’amministrazione procedente nel caso in cui siano state formalizzate, in conferenza di servizi
e/o con appositi atti come è avvenuto nel caso in esame, argomentate obiezioni, da parte delle
amministrazioni locali, nel senso della non conformità del progetto da autorizzare agli strumenti
urbanistici di pianificazione.
Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 05 marzo 2025, n. 1877