1. “… Deve essere preliminarmente affermata la giurisdizione del giudice amministrativo, in sede
esclusiva e con cognizione estesa al merito, ai sensi dell’art. 133, lett. o), e dell’art. 134, lett. c),
c.p.a., concernendo la controversia l’esercizio della funzione di vigilanza e sanzionatoria in materia
di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
L’applicazione delle disposizioni normative in materia di impianti di produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili, che contemplano l’irrogazione di sanzioni per violazioni del sistema normativo
che disciplina i titoli abilitativi per l’installazione e l’esercizio degli impianti, garantisce l’effettività
della legislazione settoriale, di talché la cognizione giurisdizionale della domanda di tutela avanzata
dal destinatario della sanzione che lamenti lo scorretto esercizio del potere sanzionatorio, per
illegittimità afferenti il concreto atteggiarsi della funzione sanzionatoria rispetto alle norme che ne
apprestano la disciplina, non può che spettare al plesso giurisdizionale al quale è devoluta la
giurisdizione sull’azione amministrativa di settore (in senso conforme, questo Tribunale, Sezione III,
n.15320/2023).
L’esercizio del potere sanzionatorio per illeciti amministrativi commessi in violazione di una
disciplina di settore non configura, infatti, una materia autonoma rispetto alla stessa disciplina di
settore, ma accede a questa, venendo a costituire lo strumento apprestato dall’ordinamento per
garantire la realizzazione dell’interesse pubblico sotteso alla normativa settoriale, strumento affidato
all’amministrazione preposta ai poteri di vigilanza e controllo, dei quali la funzione sanzionatoria
rappresenta un logico e conseguenziale svolgimento …”.
2. “… dovendo il ricorso essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse in relazione alla
non immediata lesività degli atti impugnati, in ossequio a quel consolidato orientamento
giurisprudenziale – condiviso dal Collegio – secondo cui “nel sistema generale della L. n. 689 del
1981 il verbale di accertamento dell’infrazione non costituisce atto suscettibile di autonoma e
immediata contestazione, poiché l’atto di contestazione della violazione non è destinato ad assumere
efficacia di titolo esecutivo” (in tal senso, Consiglio di Stato, Sezione II, 19 agosto 2021, n. 5931).
Assume, infatti, rilievo dirimente la circostanza – incontestata tra le parti – che sia il provvedimento
di diniego di riesame che il presupposto verbale di accertamento non sia mai stato seguito da alcuna
successiva ordinanza – ingiunzione, l’unico atto che, ai sensi dell’art. art. 18, comma 2, della l. n.
689/1981, “costituisce titolo esecutivo” …”.
TAR Lazio, Sezione Seconda, Sentenza 15 novembre 2023, n. 17067