Energia

ENERGIA: 1. Erogazione incentivi – Controllo del GSE – Non circoscritto alla mera verifica della materiale esistenza e dell’avvenuto invio dei documenti amministrativi – Caratteristiche del controllo. 2. Soggetto richiedente gli incentivi responsabile dell’impianto ma non ancora intestatario dell’autorizzazione unica per mancata voltura – Disallineamento formale rimediabile. 3. Provvedimento amministrativo assistito da più motivazioni distinte e autonome (atto plurimotivato) – Legittimità di una sola di esse – Sufficienza a supportare l’intero provvedimento ed ad escluderne l’annullamento – Sussiste. 4. Richiesta incentivi – Riscontrata difformità tra quanto assentito e quanto realizzato – Diniego – Legittimità. 5. D.M. 18 dicembre 2008 e D.M. 6 luglio 2012 – Entrata in esercizio parziale – Rigetto dell’istanza di Qualificazione IAFR e di accesso agli incentivi – Legittimità. 

1. “… Per ragioni di ordine logico dev’essere preso in esame il profilo relativo alla (pretesa) carenza di attribuzione in capo al GSE, che è però infondato, essendo stato chiarito da questa Sezione (sentenza n.4914 del 17/05/2023) che il potere attribuito al Gestore non può essere circoscritto alla mera verifica della materiale esistenza e dell’avvenuto invio dei documenti amministrativi, in quanto l’espressione “verifica dei dati forniti dai soggetti responsabili che presentano istanza” utilizzata dall’art. 42 del decreto legislativo n. 28/2011 comporta anche la necessità di una concreta ed effettiva verifica in ordine all’idoneità di tali dati ai fini dell’ammissione ai benefici alla cui erogazione sovrintende il Gestore … è noto che l’articolo 42 del d. lgs n. 28/2011 disciplina il potere di accertamento del GSE in base al quale quest’ultimo è abilitato ad esercitare un’attività di verifica e controllo, mediante sopralluoghi e verifiche documentali, sugli impianti per i quali è stata presentata domanda di accesso agli incentivi (la cui erogazione è di competenza del GSE) proprio per riscontrare la sussistenza e/o la permanenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per il mantenimento delle tariffe incentivanti. Tale attività è espressione di un potere immanente nella verifica della spettanza del diritto agli incentivi. Per condivisibile orientamento giurisprudenziale il Gestore deve verificare la precisa rispondenza del progetto licenziato con le effettive caratteristiche dell’impianto, dovendosi conferire rilevanza, ad evidenti fini certezza circa l’effettiva conclusione dei lavori, nonché di sicurezza in punto di corretto funzionamento dell’impianto, a tutto quanto sia stato precisamente previsto nel progetto autorizzato (Cons. Stato, sez. IV, 21 gennaio 2019, n. 506) …”. 2. “… Con la più recente decisione (n.7404 del 31/07/2023) la Sezione, nel ribadire , ha avuto occasione di approfondire la tematica in questione con riferimento ad ipotesi in cui il soggetto che chiede gli incentivi dimostra di essere responsabile dell’impianto cui gli stessi devono accedere, seppure non ancora intestatario dell’autorizzazione unica per mancata voltura, e, rilevato che <L’obbligo di “voltura”, inteso come richiesta di reintestazione di un’autorizzazione in corso di validità al soggetto subentrante nella gestione di un impianto, realizzato, o comunque avviato nella sua realizzazione, da altro soggetto nella qualità di proprietario del terreno, non è espressamente previsto dal d.lgs. n. 387 del 2003>, ha chiarito che nel caso sopra esaminato , potendosi così < derubricare il disallineamento de quo ad un piano meramente formale, come tale rimediabile> …”. 3. “… l’impugnato provvedimento costituisce un atto plurimotivato, adottato dal GSE a seguito del riscontro di tre motivi ostativi, ciascuno dei quali è di per sé idoneo a sorreggere autonomamente il predetto provvedimento. Alla fattispecie si applica, perciò, il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui, quando il provvedimento amministrativo è assistito da più motivazioni distinte e autonome, ciascuna delle quali idonea a sorreggerlo, la legittimità anche di una sola di esse è sufficiente di per sé a supportare l’intero provvedimento, con la conseguenza che non assumono alcun rilievo le ulteriori censure volte a contestare gli ulteriori profili motivazionali, poiché l’eventuale illegittimità di tali altre motivazioni non può comunque portare al suo annullamento (ex plurimis, Consiglio di Stato sez. VII, 3/5/2023, n.4517 e giur. ivi richiamata: C.d.S., Sez. IV, 3 gennaio 2023, n. 104; id., 27 ottobre 2022, n. 9161; id., 11 ottobre 2019, n. 6928; Sez. VI, 3 gennaio 2023, n. 63; id., 26 ottobre 2022, n. 9128; Sez. VII, 28 ottobre 2022, n. 9341; id., 12 settembre 2022, n. 7927; id. 17 agosto 2022, n. 7165; Sez. V, 13 giugno 2022, n. 4791; id., 3 marzo 2022, n. 1529; Sez. II, 17 agosto 2022, n. 7157; id., 18 febbraio 2020, n. 1240) …”. 4. “… Nel caso in esame è pacifico … che l’impianto realizzato è difforme dal titolo autorizzativo, atteso che, in luogo di due alternatori della potenza di 300 kW ciascuno, la Società ha installato un primo cogeneratore da 100 kW e successivamente una seconda macchina da 500 kW. Non rileva che tale impostazione conduca ad una potenza dei motori complessivamente pari a quella autorizzata, essendo evidente come la configurazione impiantistica sia stata cambiata, né rileva la ragione per cui la società si sia determinata a tale modifica (in tesi, per insufficienza della rete, tanto più che di tale difformità il GSE non è stato mai neppure informato): ricorrendo pacificamente una difformità tra quanto assentito e quanto autorizzato, l’impianto non poteva ottenere la qualifica IAFR …”. 5. “… E’ d’altra parte pacifico come, alla data di entrata in esercizio, la situazione di fatto dell’impianto non corrispondesse a quella rappresentata nell’istanza, essendo l’impianto entrato in esercizio parziale, limitatamente del solo cogeneratore di potenza 100 kWe, con conseguente legittimità anche del terzo profilo motivazionale. Rileva, al riguardo, il Gestore, senza essere smentito dalla parte, come < Considerato che ai sensi del D.M. 18 dicembre 2008 e del D.M. 6 luglio 2012, l’entrata in esercizio rappresenta un presupposto necessario per accedere agli incentivi, il GSE non ha potuto far altro che rigettare l’istanza di Qualificazione IAFR mancando un ulteriore presupposto di legge> …”.

Consiglio di Stato, Sezione Seconda, 25 ottobre 2023, n. 9248

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