Energia

ENERGIA: 1. Energia – VIA VAS AIA – Modifica non sostanziale di un impianto già autorizzato per parziale sostituzione del combustibile tradizionale con combustibile solido secondario – Art. 35 del decreto legge n. 77/2021 – Presunzione relativa di non sostanzialità della modifica: condizioni e limiti. 2. Energia – VIA VAS AIA – Valutazioni in ordine alla modifica sostanziale dell’impianto – Sindacabilità in sede giurisdizionale -Limiti: solo se abnormi o manifestamente illogici. 3. Energia – VIA VAS AIA – Valutazione in ordine alla natura, sostanziale o meno, della modifica di un impianto già autorizzato – Verificazione o consulenza tecnica -Inammissibilità – Ragioni. 4. Energia – VIA VAS AIA – – Valutazione in ordine alla natura, sostanziale o meno, della modifica di un impianto già autorizzato -Principio di precauzione -Inapplicabilità laddove il livello di rischio connesso a determinate attività sia stato puntualmente definito dai decisori centrali.

1. L’articolo 35 del decreto legge n. 77/2021, convertito nella legge n. 108/2021, ai commi 2 e 3
stabilisce una sorta di presunzione relativa di non sostanzialità della modifica consistente nella
sostituzione, negli impianti già autorizzati, dei combustibili tradizionali con CSS-combustibile (CSSC) in presenza delle condizioni specificate dalla legge, ovvero:
– che il CSS-C che l’operatore intende utilizzare in sostituzione del combustibile tradizionale sia
conforme ai requisiti di cui all’art. 13 del decreto ministeriale n. 22 del 2013 (Regolamento recante
la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi
secondari – CSS – ai sensi dell’articolo 184-ter, co. 2, del d.lgs. n. 152/2006);
– che l’intervento di sostituzione non comporti un incremento della capacità produttiva già
autorizzata;
– che siano comunque rispettati i limiti di emissione per coincenerimento dei rifiuti.
Conseguentemente, non può sostenersi che l’assoggettamento a VIA del progetto di utilizzare il CSSC, in parziale sostituzione del combustibile tradizionale, sia necessario a causa dell’assenza della
valutazione d’impatto ambientale prima dell’adozione dei precedenti atti autorizzativi dell’impianto
se quest’ultimo non risulta essere mai stato oggetto di quelle modifiche sostanziali che avrebbero a
suo tempo imposto di avviare detta procedura. […]

Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria, Sezione Prima, sentenza 30 aprile 2024, n. 311

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