1. L’articolo 35 del decreto legge n. 77/2021, convertito nella legge n. 108/2021, ai commi 2 e 3
stabilisce una sorta di presunzione relativa di non sostanzialità della modifica consistente nella
sostituzione, negli impianti già autorizzati, dei combustibili tradizionali con CSS-combustibile (CSSC) in presenza delle condizioni specificate dalla legge, ovvero:
– che il CSS-C che l’operatore intende utilizzare in sostituzione del combustibile tradizionale sia
conforme ai requisiti di cui all’art. 13 del decreto ministeriale n. 22 del 2013 (Regolamento recante
la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi
secondari – CSS – ai sensi dell’articolo 184-ter, co. 2, del d.lgs. n. 152/2006);
– che l’intervento di sostituzione non comporti un incremento della capacità produttiva già
autorizzata;
– che siano comunque rispettati i limiti di emissione per coincenerimento dei rifiuti.
Conseguentemente, non può sostenersi che l’assoggettamento a VIA del progetto di utilizzare il CSSC, in parziale sostituzione del combustibile tradizionale, sia necessario a causa dell’assenza della
valutazione d’impatto ambientale prima dell’adozione dei precedenti atti autorizzativi dell’impianto
se quest’ultimo non risulta essere mai stato oggetto di quelle modifiche sostanziali che avrebbero a
suo tempo imposto di avviare detta procedura. […]
Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria, Sezione Prima, sentenza 30 aprile 2024, n. 311