Energia

ENERGIA: 1. ENERGIA: Ricostruzione di un impianto di generazione di energia elettrica da fonte eolica onshore con potenza pari a 0,900 MW – Diniego della richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici – Nozione di potenza di impianto di cui all’art. 2, co. 1, lett. p), del D.M. 6.7.2012 – Sentenza della Corte Costituzionale n. 237/2000 – Valorizzazione dei rilievi sostanziali -Necessità.

1. La sentenza della Corte Costituzionale n. 237/2020 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’art. 42, co. 4-sexies, del d.lgs. n. 28/2011, nella parte in cui – a parità di condizioni – non prevede
la riammissione agli incentivi per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili diversi
dall’eolico, ovvero per impianti eolici iscritti in registri differenti da quello relativo all’anno 2012
(EOLN-RG2012).
Da tale pronuncia è dato inferire un principio generale che riflette appunto l’esigenza di valorizzare i
profili sostanziali della vicenda che interessa gli operatori del settore energia di guisa che assume
rilievo assorbente la circostanza relativa al fatto che la l’autorizzazione unica è stata rilasciata per il
rifacimento di un impianto eolico avente “una potenza nominale di 900 kW” e che non emergono
elementi fattuali che consentano di escludere che tale sia effettivamente la potenza dell’impianto.

Consiglio di Stato, Sezione Seconda, sentenza 15 gennaio 2024, n. 464

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