Energia

ENERGIA: 1. Energia: Provvedimento negativo di compatibilità ambientale relativamente a progetto di un impianto eolico – Delibera del Consiglio dei Ministri – Dirime il conflitto risultante dai pareri della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS (positivo) e del Ministero della cultura (negativo) – Art. 5. co. 2, lett. c) bis della l. n. 400/88 – Valutazione comparativa degli interessi – Atto di alta amministrazione plurimotivato – Riconoscimento del prevalente interesse paesaggistico – Legittimità. 2. Energia: Provvedimento negativo di compatibilità ambientale relativamente a progetto di un impianto eolico – Delibera del Consiglio dei Ministri – Dirime il conflitto risultante dai pareri della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS del 20/12/2019 (positivo) e del Ministero della cultura del 2/7/2020 (negativo) – Art. 5. co. 2, lett. c) bis della l. n. 400/88 – Atto di alta amministrazione – Limiti di sindacato del giudice amministrativo – Sussistenza -Ragioni.

1. E’ legittimo il provvedimento ministeriale emesso ai sensi della l. 400/1988 qualora dalla
comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati, da un lato, nella tutela
paesaggistica e, da un altro lato, nello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili,
nonché nella valenza imprenditoriale ed economica dell’opera in argomento, abbia considerato
prevalente l’interesse alla tutela del paesaggio, condividendo l’avviso del Ministero della cultura, in
considerazione dei molteplici impatti negativi del progetto, al fine della tutela e della conservazione
dei valori paesaggistici e culturali dell’area interessata.
La diversità di risultati tra l’istruttoria operata dal Ministero della Cultura e quella della Commissione
tecnica Via in relazione all’incidenza dell’impianto non inficia la legittimità dell’istruttoria svolta di
fronte ad un atto plurimotivato
2. La deliberazione del Consiglio dei Ministri è un atto di alta amministrazione, espressione di amplia
discrezionalità amministrativa sindacabile in ordine alla sussistenza dei relativi presupposti previsti
dalla legge o nei casi di manifesta carenza ed irragionevolezza della scelta in concreto operata, senza
che possa risolversi in un “sindacato sostitutivo” incidente sulle scelte di merito che, in ossequio al
principio costituzionale di separazione dei poteri, spettano alla pubblica amministrazione.
Il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della amministrazione deve svolgersi non in
base al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’autorità amministrativa, bensì
alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro coerenza e
correttezza, quanto a criterio tecnico ed a procedimento.

Consiglio di Stato, Sezione Quarta, Sentenza 5 febbraio 2024, n. 1174

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