1. Successivamente alla favorevole conclusione della conferenza di servizi gli enti coinvolti non
possono validamente esprimere un nuovo parere circa la compatibilità paesaggistica del progetto,
reiterando il contrario avviso già reso o mutando radicalmente la propria posizione.
Nel procedimento scandito dall’art. 27 bis del d.lgs. n. 152 del 2006 tutte le Amministrazioni
interessate dal progetto sono tenute a partecipare alla conferenza e ad esprimere in tale sede anche i
pareri di cui sono investite per legge, secondo le dinamiche collaborative proprie dello strumento di
semplificazione procedimentale previsto dalla legge, cosicché il parere negativo espresso al di fuori
della conferenza è illegittimo per incompetenza alla stregua di un atto adottato da un’Autorità priva
di potere in materia.
2. La nuova istanza di valutazione della compatibilità paesaggistica prodotta dalla ricorrente non può
avere come effetto la modifica del complesso delle attribuzioni delle varie Autorità coinvolte nel
procedimento e la messa in discussione degli esiti già raggiunti nella conferenza di servizi se l’istanza
risponde ad esigenze istruttorie manifestate dall’Amministrazione nel corso del procedimento.
Conseguentemente non può essere considerata quale autonoma domanda dell’interessata, idonea, a
riaprire fasi procedimentali ormai del tutto superate e a rimettere in discussione valutazioni favorevoli
già conseguite. […]
Consiglio di Stato, Sezione Quarta, Sentenza 29 maggio 2024, n. 4818