Energia

ENERGIA:  1. -Energia -Processo di crescita sostenibile – Installazione impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili – Nuovo sistema di localizzazione degli impianti – A livello statale: spetta l’individuazione in via generale, con decreti ministeriali interministeriali, delle zone reputate idonee e non idonee – A livello regionale: spetta la successiva individuazione delle aree idonee, conformemente ai principi e ai criteri stabiliti dai medesimi decreti – Preminenza: verificare l’idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi -Necessità. 2. -Energia – Processo di crescita sostenibile – Installazione impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili – Nelle more dell’individuazione delle aree idonee – Ambiti considerati idonei ex lege – Individuazione. 3. Ambiente – Processo di crescita sostenibile – Installazione impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili – Nelle more dell’individuazione delle aree idonee – Delibera regionale – Disciplina transitoria – Valutazione di “primo livello” – Successiva valutazione in concreto e caso per caso l’edificabilità degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, su determinate zone del territorio regionale – Limiti – Esclusione – Violazione del principio fondamentale di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili- Insussistenza. 4. Ambiente – Processo di crescita sostenibile – Installazione impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili – Nelle more dell’individuazione delle aree idonee – Delibera regionale – Disciplina transitoria – Valutazione di “primo livello” – Successiva valutazione in concreto e caso per caso dell’edificabilità degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, su determinate zone del territorio regionale -Limiti – Esclusione –Violazione dei principi di settore stabiliti Corte Costituzionale- Insussistenza. 5.Ambiente – Processo di crescita sostenibile – Installazione impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili – Nelle more dell’individuazione delle aree idonee – Delibera regionale – Disciplina transitoria – Valutazione di “primo livello” – Successiva valutazione in concreto e caso per caso dell’edificabilità degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, su determinate zone del territorio regionale – Natura: atto di indirizzo e programmatico- Ratio: bilanciamento dell’interesse alla diffusione delle energie rinnovabili con la conservazione del patrimonio ambientale regionale- Legittimità -Sussistenza.

1. La normativa statale settoriale, recentemente entrata in vigore, ed in particolare il d.lgs. n. 199 del
2021 (come modificato e integrato dal d.l. 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modifiche, dalla
legge 27 aprile 2022, n. 34; dal d.l. 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 maggio 2022, n. 51, nonché dal d.l. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2022, n. 91), con l’obiettivo di accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese
e di incrementare la quota di energia da fonti rinnovabili, all’art. 20 prevede un nuovo sistema di
localizzazione degli impianti con individuazione, in via generale, delle zone reputate idonee e non
idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili stabilita a livello statale con decreti ministeriali
interministeriali, da approvare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’art. 8 del d.lgs.n.
281 del 1997, e la successiva individuazione con legge regionale delle aree idonee, conformemente
ai principi e ai criteri stabiliti dai medesimi decreti e intese e chiarisce che, comunque, i decreti
ministeriali “nella definizione della disciplina inerente le aree idonee (…) tengono conto delle
esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità
dell’aria e dei corpi idrici, privilegiando l’utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni
industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e
verificando l’idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non
utilizzabili, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle
infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della
domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa.” (comma 3).
2. La citata normativa poi individua “nelle more dell’individuazione delle aree idonee sulla base dei
criteri e delle modalità stabiliti dai decreti” alcuni ambiti che sono considerati idonei ai fini
dell’installazione di impianti a fonti rinnovabili, costituiti da: “a) i siti ove sono già installati impianti
della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale ai sensi
dell’articolo 5, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, nonché, per i soli
impianti solari fotovoltaici, i siti in cui, alla data di entrata in vigore, sono presenti impianti
fotovoltaici sui quali, senza variazione dell’area occupata sono eseguiti interventi di modifica
sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, b) le aree dei siti oggetto di
bonifica individuate ai sensi del titolo V, parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; c)
le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le
porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento; c-bis)i siti e gli impianti nelle
disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture
ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali; c-bis.1) i siti e gli impianti nella
disponibilità delle società di gestione aeroportuale all’interno del perimetro di pertinenza degli
aeroporti delle isole minori, di cui all’allegato 1 al decreto del Ministro dello Sviluppo economico 14
febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme restando le
necessarie verifiche tecniche da parte dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC)”.
3. All’interno di tale assetto normativo, con l’ impugnata delibera la Giunta Regionale del Lazio n.
171 del 12 maggio 2023 introduce “Indirizzi e criteri transitori per lo sviluppo delle fonti energetiche
rinnovabili concernenti il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico ai sensi dell’articolo 27-bis
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche,
relativo alla realizzazione di impianti fotovoltaici ed eolici a terra nel territorio regionale e modifiche
alla composizione del Gruppo Tecnico Interdisciplinare (GTI) di cui alla deliberazione della Giunta
regionale 16 novembre 2021, n. 782”. La Regione Lazio ritenendo che l’attuale contributo degli
impianti fotovoltaici di eolici, “in considerazione delle procedure autorizzatorie concluse presso la
direzione ambiente”, già superi le previsioni al 2030 di cui al citato P.E.R. Lazio e ravvisando una
sproporzione nella distribuzione degli impianti FER tra le diverse province della Regione Lazio
(Viterbo 78.08%, Latina 13,70%, Roma 6,58%, Frosinone 1,64%, Rieti 0), ha ritenuto urgente
stabilire per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico ai sensi dell’articolo 27-bis del d.lgs.
152/2006 nelle more dell’adozione dei decreti disciplinati dal comma 1 dell’articolo 20 del decreto
legislativo n. 199 del 2019, di stabilire gli indirizzi e criteri nell’avvio dei procedimenti concernenti
impianti FER fotovoltaici a terra ed eolici.
<<L’impugnato provvedimento, lungi dall’introdurre una moratoria generalizzata capace di
ostacolare in modo vincolante, generalizzato ed aprioristico la realizzazione di tutti gli impianti
alimentati da fonti di energia rinnovabile ha, invece, operato una valutazione di “primo livello” a
cui deve, ad ogni modo seguire, un’istruttoria che valuti in concreto e caso per caso l’edificabilità
degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, su determinate zone del territorio
regionale.
Tale valutazione tiene ragionevolmente conto della distribuzione sul territorio nazionale degli
impianti di produzione di energia da fonti rinnovabile che, sebbene senz’altro rispondano al
“principio fondamentale di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili”, stabilito dal
legislatore statale (d.lgs. n. 387/2003), in conformità alla normativa dell’Unione europea (cfr.
Direttive 2001/77/CE e 2009/28/CE), merita parimenti di essere bilanciato con gli altri interessi
costituzionalmente rilevanti, alla cui tutela le Regioni medesime sono preposte>>.
4. La delibera impugnata non si pone neanche in contrasto con l’orientamento offerto dalla Corte
costituzionale che, a più riprese, ha affermato che “non è consentito alle Regioni, neppure in assenza
di linee guida approvate in Conferenza unificata, porre limiti di edificabilità degli impianti di
produzione di energia da fonti rinnovabili, su determinate zone del territorio regionale”, atteso che
questo non vale ad introdurre un divieto aprioristico e generalizzato, quanto ad accordare priorità ai
procedimenti relativi ad istanze da realizzarsi in aree ritenute idonee ai sensi dell’articolo 20, comma
8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e ad istanze concernenti lo sviluppo delle Fonti
Energetiche Rinnovabili nell’ambito dell’attuazione del PNRR del Piano Nazionale Complementare
e della Programmazione unitaria 21-27, stabilendo, al di fuori di queste ipotesi, un criterio di
proporzionalità e sussidiarietà volto allo sviluppo armonico di tali interventi su tutto il territorio
regionale, fermo restando che i singoli procedimenti sono definiti – come chiarito – in seguito ad una
puntuale istruttoria procedimentale.
5. Il provvedimento impugnato, in sintesi, assume le vesti di atto di indirizzo e programmatico,
ispirato a condivisibili ragioni di proporzionalità, in quanto teso a garantire il bilanciamento
dell’interesse alla diffusione delle energie rinnovabili con la conservazione del patrimonio ambientale
regionale.

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quinta, Sentenza 31 dicembre 2024 n. 23856

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