1. La PAS di cui’art. 6 del d. lgs. 3 marzo 2011 n.28, per realizzare gli impianti alimentati da fonte
rinnovabile di potenza inferiore ad una certa soglia, di cui subito si dirà, è prevista la citata procedura
abilitativa semplificata, meno onerosa rispetto all’autorizzazione da richiedere in via ordinaria;
– la PAS in questione è istituto concettualmente analogo alla segnalazione certificata di inizio attivitàSCIA: in sintesi, ai sensi dell’art. 6 citato comma 2, l’interessato deve presentare al Comune, autorità
competente, “una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista
abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti la compatibilità del progetto con gli
strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti
urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie” con
allegati “gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete”;
– a fronte di ciò, sempre in base al comma 2 dell’art. 6, decorso un termine senza interventi
del Comune, l’interessato può iniziare i lavori. […]
Consiglio di Stato, Sezione Quarta, Ordinanza 12 aprile 2024, n. 1335