Energia

ENERGIA: 1. Energia – Patrimonio Ambientale – Valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) – Impianti di produzione energia da fonti rinnovabili – Tutela paesaggistica – Parere della Soprintendenza – Ostativo all’attivazione della conferenza dei servizi – Solo in relazione a beni culturali vincolati – Non anche in ordine alle aree tutelate solo ai fini paesaggistici – Ragioni 2. Energia – Patrimonio Ambientale – Valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) – Procedimento ex art. 27-bis d. lgs. n. 152/2006 – Parere della Soprintendenza – Acquisizione in sede di conferenza di servizi – Necessità – Mancanza – Illegittimità -Ragioni.

1. In materia di autorizzazioni all’installazione di impianti di produzione di energia da fonti
rinnovabili, l’art. 26, co. 2, del D.Lgs. n. 42 del 2004, quale fattore ostativo all’attivazione della
conferenza dei servizi, è disposizione inserita tra le misure di protezione dei soli beni culturali
vincolati ai sensi della Parte I del Codice, cioè immobili dichiarati di interesse storico, artistico,
archeologico, etc., ma non si occupa affatto dei progetti che ricadono in aree tutelate solo ai fini
paesaggistici, così che è illegittimo il provvedimento con il quale l’autorità procedente ritenga
vincolante il parare negativo espresso dalla Soprintendenza, ritenuto ostativo all’attivazione della
conferenza di servizi, ove esso abbia ad oggetto un’area che non sia sottoposta direttamente a puntuali
vincoli archeologici o culturali, ma solo paesaggistici.
Pertanto, il potere della Soprintendenza, ex art. 26, comma 2, D.Lgs. n. 42/2004, di pronunciarsi
negativamente rispetto a un progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale e di determinare
la conclusione negativa di tale procedimento, può essere esercitato solo ove il progetto incida su beni
culturali vincolati
2. Ai sensi dell’art. 27-bis d. lgs. n. 152/2006, la sola sede in cui la Soprintendenza poteva manifestare
la valutazione di sua competenza era quella della conferenza di servizi secondo le dinamiche
collaborative proprie dello strumento di semplificazione procedimentale previsto dalla legge,
conseguendone pertanto l’illegittimità del parere espresso dalla stessa nell’ambito di una fase
“preistruttoria” ossia prima e al di fuori di detta sede (per identica soluzione con riferimento all’art.
12 del D. Lgs 29 dicembre 2003 n. 387: cfr. T.A.R. Basilicata, sez. I, 17 gennaio 2015 n. 54; cfr.
anche Cons. St., sez. V, sent. n. 6273/2018, secondo cui il parere negativo espresso al di fuori della
conferenza è illegittimo “per incompetenza alla stregua di un atto adottato da un’Autorità priva di
potere in materia”).
Ciò è a maggior ragione vero nella fattispecie in esame in cui l’area, come detto, non risulta sottoposta
a vincoli archeologici o culturali e pertanto la pronuncia negativa (per le ragioni ivi esposte) non
poteva avere valenza di arresto procedimentale, ma doveva confluire nella conferenza dei servizi ed
essere vagliata dagli organi competenti nella ponderazione con tutti gli interessi coinvolti nella
procedura.

Tribunale Amministrativo per la Sicilia, Catania, Sezione Prima, sentenza 18 ottobre 2022, n. 2732, Giornale Diritto Amministrativo, n. 2/2023, pag. 233: “V.I.A. e costruzione di un parco fotovoltaico” di L. BALDINELLI

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