1. Ai sensi dell’art. 25 del Codice dell’Ambiente, il provvedimento di VIA è rimesso alla co-decisione
dei Ministeri dell’Ambiente e della Cultura. La domanda giudiziale di annullamento deve essere
rivolta contro tutte le Amministrazioni che abbiano concertato il provvedimento impugnato. Da
questo principio si desume, quindi, il corollario che anche l’azione contro il silenzio, che mira a
ottenere la conclusione del procedimento tramite un provvedimento espresso, non possa essere
rivolta, in caso di atti da assumere secondo lo schema del concerto, che contro tutte le
Amministrazioni titolari del relativo potere decisionale.
2. Il mancato e non giustificato rispetto dei termini procedimentali per l’emanazione del parere di
competenza della Commissione PNIEC/PNRR e del conseguente provvedimento di VIA non è
giustificato dall’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 che prevede la priorità dell’esame delle
proposte aventi a oggetto gli impianti di maggior potenza. Una simile interpretazione comporterebbe
la disapplicazione de facto della vigente normativa sui termini di conclusione del procedimento.
Non può rivestire valenza giustificativa del silenzio l’argomento del gran numero di provvedimenti
in corso presso le Amministrazioni competenti, elemento che in sé integra una mera questione
organizzativa interna alle amministrazioni coinvolte, che non può ridondare a danno del privato
istante né giustificare uno sforamento dei tempi normativamente imposti.
Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, Sezione Prima, sentenza 29 maggio 2024, n. 175