Energia

ENERGIA: 1. Energia – Impianti fotovoltaici – Limiti alla superficie massima utilizzabile – Legittimità ex art. 20, comma 1, D.Lgs. n. 199/2021 – Ragioni. 2. Energia – Impianti fotovoltaici – Linee Guida DM 10/09/2010 – Richiesta di autorizzazione su aree non idonee – Automatico rigetto dell’autorizzazione – Illegittimità.

1. La tesi della inconfigurabilità di limiti alla superficie massima utilizzabile per l’ubicazione degli
impianti fotovoltaici trova testuale smentita nelle disposizioni dell’art. 20, comma 1, D.Lgs. n.
199/2021, che prevedono che i decreti ministeriali ivi previsti dovranno, in via prioritaria, stabilire,
in riferimento alle aree idonee, tra le altre cose, “la massima porzione di suolo occupabile dai
suddetti impianti per unità di superficie”. Tale previsione è coerente con l’impostazione di fondo
dell’insieme delle disposizioni contenute nell’art. 20, orientate al concreto raggiungimento degli
obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il
clima (PNIEC), ma sempre tenendo conto delle esigenze, parimenti rilevanti, di “minimizzare il
relativo impatto ambientale” e della “tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree
agricole e forestali, della qualità dell’aria e dei corpi idrici, privilegiando l’utilizzo di superfici di
strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione
industriale, artigianale, per servizi e logistica e verificando l’idoneità di aree non utilizzabili per altri
scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili” (cfr. commi 1, 3 e 4, art. 20). Dunque, proprio
la normativa statale prevede, ed anzi impone (art. 20, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 199/2021), che sia
definita, per le aree idonee, la massima porzione occupabile dagli impianti di produzione di energia
da fonti rinnovabili, trattandosi di previsione con ogni evidenza finalizzata a scongiurare che la pur
incentivata diffusione della produzione di energia da fonti rinnovabili determini un eccessivo
consumo di suolo e la compromissione delle esigenze di protezione del patrimonio culturale e
del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell’aria e dei corpi idrici.
2. Le disposizioni contenute nelle Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili approvate con il D.M. 10 settembre 2010 concernono il regime delle aree non idonee,
stabilendo che, anche quando sia presentata una domanda di autorizzazione all’installazione di
impianti di generazione di energia da fonti rinnovabili su aree qualificate come non
idonee, quest’ultima circostanza non possa costituire un impedimento assoluto al rilascio del titolo
abilitativo. Secondo quanto stabilito dal citato Decreto ministeriale, mentre l’idoneità o la non
idoneità di un’area è da ritenersi funzionale all’accelerazione ed alla semplificazione dell’iter di
autorizzazione alla costruzione e all’esercizio, anche in termini di opportunità localizzative offerte
dalle specifiche caratteristiche e vocazioni del territorio, la qualificazione di un’area come non idonea
non può giustificare, di per sé soltanto, l’immediato rigetto della domanda e configurarsi come divieto
preliminare, imponendosi comunque di verificare in concreto, caso per caso, attraverso l’istruttoria
procedimentale, se l’impianto così come effettivamente progettato, considerati i vincoli
insistenti sull’area, possa essere realizzabile, non determinando una reale compromissione dei valori
tutelati dalle norme di protezione del sito.

Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria, Sezione Prima, sentenza 8 novembre 2023, n. 615 in Ambiente & sviluppo, n. 1/2024, p. 30: nota a sentenza di C. Prevete

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