1. Ai sensi dell’art. 6 co. 9 bis D.Lgs. 28/2011, i progetti di nuovi impianti fotovoltaici, di potenza
fino a 10 megawatt, sono sottoposti a procedura abilitativa semplificata (p.a.s.) solo se ubicati in aree
classificate idonee ai sensi dell’art. 20 D.Lgs. 199/2021, ivi comprese quelle di cui al co. 8.
Inoltre, le lett. a) – c-ter) sono tutte accomunate dal riferimento a siti già compromessi da
trasformazioni antropiche (siti ove sono già presenti impianti energetici; aree bonificate; cave e
miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale; aree nella
disponibilità dei gestori delle infrastrutture ferroviarie, dei concessionari autostradali o dei gestori
aeroportuali; aree agricole prossime ad attività d’impresa; aree interne a stabilimenti e impianti
industriali), rispetto ai quali la vocazione del territorio risulta segnata e l’interesse culturale e
paesaggistico si rivela, giocoforza, recessivo.
Infine, nella comparazione delle lett. c-ter) e c-quater), emerge come lo stesso legislatore ha
diversamente modulato l’equilibrio tra le esigenze della transizione energetica e quelle di tutela dei
valori culturali e paesaggistici, richiedendo, nei casi di cui alla lett. c-ter), l’assenza di vincoli ai sensi
della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, e, nei casi di cui alla lett. c quater),
che le aree non siano ricomprese nel perimetro di beni sottoposti a tutela ai sensi dello stesso codice,
incluse le zone gravate da usi civici di cui all’art. 142 co. 1 lett. h), né ricadano nella fascia di rispetto
dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell’art. 136. […]
Tribunale Amministrativo per la Regione Piemonte, Sezione Seconda, sentenza 19 ottobre 2023, n. 808 in Ambiente e sviluppo, n. 1/2024, pag. 31 con nota di C. Prevete