1. Va dichiarata l’illegittimità costituzionale della norma regionale che proroga ulteriormente il
termine entro il quale la Giunta è chiamata a proporre al Consiglio regionale lo strumento di
pianificazione contenente l’individuazione delle aree e dei siti inidonei all’installazione di specifici
impianti da fonti rinnovabili, così determinando il prolungamento del correlato meccanismo di
moratoria in base al quale sono sospese le installazioni non ancora autorizzate. Ciò per contrasto con
la previsione di un termine massimo entro il quale concludere il procedimento unico.
2. Le norme nazionali assegnano alle regioni – e non ai comuni, fermo restando il loro possibile
coinvolgimento nella definizione dell’atto di programmazione – il compito di individuare le aree non
idonee attraverso un’apposita istruttoria, precisando che detta attività serve solo a segnalare, a fini
acceleratori e di semplificazione, un probabile esito negativo della procedura autorizzativa,
operando l’atto di pianificazione una valutazione di “primo livello”, con finalità acceleratorie, in linea
con l’obiettivo di garantire la massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili.
Corte Costituzionale, sentenza 23 febbraio 2023, n. 27 in Ambiente e sviluppo, n. 7/2023, pag. 476 con nota a sentenza