1. L’art. 5 comma 2 lett. b) del decreto interministeriale del 23 giugno 2016 prevede che, in occasione
della domanda, gli impianti alimentati dalla stessa fonte debbano essere considerati unitariamente,
allorquando vi siano elementi che ne facciano inferire la provenienza da un’unica iniziativa.
La verifica relativa all’eventuale esistenza di una connessione fra le domande non rappresenta una
libera scelta dell’amministrazione, ma un onere istruttorio espressamente previsto a suo carico.
Laddove si verifichi questa fattispecie e, al contempo, l’insieme dell’energia prodotta superi i 500
kw, l’interessato non potrà più valersi della procedura di autorizzazione semplificata (cd. PAS), ma
dovrà ricorrere alla Autorizzazione Unica regionale (AU).
Le singole domande di PAS sono riferibili ad un unico centro di interesse in presenza di molteplici
indizi, univoci e concordanti quali: 1. impianti eolici localizzati su particelle contigue; 2 domande
presentate lo stesso giorno e in sequenza l’una con l’altra; 3. documentazione allegata alla domanda
ed elaborati tecnici identici per tutti i soggetti richiedenti; 4. aereogeneratori installati nella medesima
area, a poca distanza l’uno dall’altro; 5. tutti i cavi elettrici degli impianti sono collegati ad un’unica
cabina di trasformazione.
Consiglio di Stato, Sezione Quarta, sentenza 29 maggio 2024, n. 4814