Energia

ENERGIA: 1. Energia – Delibere applicative della L.R. n. 6/2016 della Campania – Effetti dell’annullamento di atto generale regionale da parte del G.A. – Applicazione criteriologica – Ambito di applicazione –Estensione – Prova dell’eadem ratio -Necessità. 2. ENERGIA – Procedura Abilitativa Semplificata per la realizzazione di mini impianti eolici – Effetto conformativo del giudicato del giudice di primo grado – Applicazione del principio tempus regit actum.

1. Pur tenendo conto dei fondamentali arresti dell’Adunanza Plenaria nn.4 e 5 del 2019, in tema di
effetti derivanti dall’annullamento di atti generali ad opera del G.A., non può dimenticarsi che quella
amministrativa è una giurisdizione di tipo soggettivo e che dunque (le ragioni del) la caducazione di
un siffatto tipo di provvedimento, in accoglimento di un ricorso è/sono direttamente connesso/e ai
motivi fatti valere con quest’ultimo.
La sentenza del TAR che ha annullato una delibera regionale, ritenendo illegittimo il criterio che,
fondandosi sulla potenza dei kw prodotti nell’area, classificava un comune come saturo non ha
radicalmente caducato la delibera, ma ne ha solo criticato una, particolare, applicazione criteriologica.
Or bene, poiché, anche alla luce della genericità del motivo, non è dato sapere in base a quali criteri
il comune di Greci sia stato classificato come saturo, e, segnatamente, se questa classificazione
presenti i segnalati aspetti disfunzionali o meno, è evidente che la domanda della parte di estendere,
a questo caso, i principi di cui alle predette sentenze è priva di fondamento, non essendo provata
l’eadem ratio.
2. Se la sentenza del giudice amministrativo di primo grado precisa che il procedimento di rilascio
della PAS avrebbe dovuto “riprendere” dal punto in cui si erano rilevate le criticità, obbligando il
comune a dar conto delle ragioni specifiche che lo avevano indotto a ritenere non perfezionato il
relativo procedimento e che la suddetta motivazione negativa avrebbe dovuto essere versata nel
provvedimento di inibitoria ai lavori entro i trenta giorni successivi ciò significa che la PAS, lungi
dall’essere conclusa, avrebbe dovuto “riprendere” con le “ulteriori determinazioni” che
l’amministrazione avrebbe dovuto adottare.
E se doveva “riprendere” è evidente che, per il principio del “tempus regit actus”, il procedimento
avrebbe dovuto trovare la sua regolazione nella sopravvenuta legge regionale.

Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 22/04/2024, n. 3649

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