Energia

ENERGIA: 1. Edilizia e urbanistica – Energia elettrica ed energia in genere – Energia rinnovabile – Costruzione impianti – Termine inizio lavori – Tre anni decorrenti dal rilascio del titolo abilitativo – Applicabilità. 2. Edilizia e urbanistica – Energia elettrica ed energia in genere – Energia rinnovabile – Costruzione impianti – Termini di inizio e ultimazione lavori – Proroga – Possibilità: condizioni e limiti – Individuazione.

1. L’art. 15, comma 2, quarto periodo, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, introdotto dall’art. 7-bis,
comma 1, del d.l. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, nella l. 15 luglio 2022, n. 91,
fissa in tre anni, decorrenti dal rilascio del titolo abilitativo, il termine per l’inizio dei lavori per la
costruzione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, soggetti
al rilascio dell’autorizzazione unica prevista dall’articolo 12, comma 3 del d.lgs. 29 dicembre 2003,
n. 387.
2. La proroga prevista dall’art. 10-septies del decreto-legge n. 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, in considerazione delle circostanze che ne hanno
determinato la previsione («le difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi
eccezionali dei loro prezzi»), è riferibile, previa comunicazione dell’interessato che intenda
avvalersene, anche al settore delle costruzioni di impianti di produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili.

Consiglio di Giustizia Amministrativa Regione Sicilia, parere 22 novembre 2023, n. 464 in Rivista Giuridica dell’Edilizia, n. 2/2024, pag. 1/133, con nota a sentenza

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