“[…] Ritiene il Collegio […] che il “Regolamento concorsi” adottato dall’Amministrazione
convenuta contenga previsioni minime e generali, che non escludono la possibilità di quest’ultima,
per le specifiche esigenze di ogni concorso, di aggiungere, nell’esercizio della propria
discrezionalità tecnica, ulteriori requisiti di partecipazione, quali, nel caso di specie, quelli relativi
a pregresse esperienze professionali […]
Tar Sicilia – Catania, Sez. II, 30 giugno 2022, n. 1750